Cassazione Civile, Ordinanza n. 08594/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal ritardato rimborso, da parte dell'ente previdenziale, di somme pagate in eccesso dalla società tra il 1989 e il 1994 per il mancato riconoscimento di sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali conseguenti a un errato inquadramento d'ufficio. La società sosteneva che tale ritardo le avesse causato un danno economico, specie per l'esposizione bancaria, e chiedeva la condanna dell'ente al risarcimento ex art. 1224 c.c. e agli interessi legali dalla data del versamento o, in subordine, dalla domanda amministrativa di restituzione. Il tribunale aveva dato ragione alla società, ma la corte d'appello ha accolto l'appello dell'ente ritenendo operante un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che aveva escluso il diritto della società agli sgravi e alla fiscalizzazione. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 1988 c.c. per non avere la corte valorizzato la ricognizione del debito compiuta dall'ente in sede amministrativa e difensiva; violazione degli artt. 167 e 416 c.p.c. per avere la corte dato rilievo a un'eccezione di giudicato asseritamente tardiva e non contestata; violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 per il provvedimento amministrativo di rimborso in autotutela; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere considerato che fatti successivi e il riesame amministrativo della pratica avrebbero superato il giudicato; infine, censura sulla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo, il secondo e il quarto motivo: il giudicato esterno era rilevabile d'ufficio e, trattandosi di una sentenza passata in giudicato che aveva definitivamente escluso la debenza degli sgravi e della fiscalizzazione in ragione della natura non industriale della società, la domanda di interessi e danni risultava priva del necessario titolo. Ha inoltre escluso che gli atti e le scelte intervenuti in sede amministrativa potessero incidere sul thema decidendum del giudizio, rilevando che eventuali sopravvenienze idonee a superare il giudicato avrebbero dovuto essere fatte valere con gli strumenti di revisione del giudicato. Il riferimento alla ricognizione di debito è stato reputato improprio, perché il giudicato aveva negato proprio l'esistenza del debito dell'ente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la scelta dell'ente di procedere comunque al rimborso in sede amministrativa è stata considerata estranea al presente giudizio. Il quinto motivo è stato respinto perché la società era risultata soccombente in appello e la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base della domanda di interessi e risarcimento da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione
invocato dalla ricorrente per attribuire valore di ricognizione del debito alle dichiarazioni e agli atti dell'ente; la Corte ne ha escluso la pertinenza perché il giudicato aveva negato l'esistenza stessa del debito
invocato per sostenere la tardività dell'eccezione di giudicato e la mancata contestazione dei fatti
invocato per sostenere la tardività dell'eccezione di giudicato e la mancata contestazione dei fatti
richiamato per sostenere la legittimità del riesame e del rimborso in autotutela da parte dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto la questione estranea al giudizio
richiamato in relazione all'ultrattività e al vincolo del giudicato esterno
richiamato in relazione alla cosa giudicata formale e ai suoi effetti vincolanti
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Il giudicato esterno, una volta formato su una questione decisiva, è rilevabile d'ufficio e vincola il giudice anche se la parte non lo abbia tempestivamente allegato o provato.
- Quando un precedente giudicato ha escluso in radice il diritto sostanziale posto a base della domanda, viene meno anche il titolo per pretendere gli accessori, come interessi e danni da ritardo.
- Gli atti o le scelte compiuti in sede amministrativa dopo la formazione del giudicato non possono, di per sé, rimuovere il vincolo del giudicato nel giudizio civile, salvo l'esperimento dei rimedi specificamente previsti per incidere sulla cosa giudicata.
- La ricognizione di debito è inconferente se un giudicato definitivo ha escluso l'esistenza stessa dell'obbligazione: non può attribuirsi valore confessorio o ricognitivo a dichiarazioni incompatibili con un accertamento coperto da giudicato.
- Il sindacato di legittimità sulle statuizioni relative alle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare le spese resta di regola insindacabile nel merito.
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