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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08626/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto, in relazione ai periodi di lavoro svolti in condizioni di esposizione. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza dal diritto applicando l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 47 cit., sostenendo che la decadenza avrebbe dovuto riguardare soltanto i singoli ratei di pensione eventualmente non rivalutati e non il diritto sostanziale alla rivalutazione contributiva; con il secondo e terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992, sostenendo il diritto alla rivalutazione con coefficiente 1,5 per l'intero periodo di esposizione e lamentando il mancato accertamento di tale esposizione. Il ricorrente aveva anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per un contrasto giurisprudenziale sulla natura del diritto in discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto e opera sul diritto alla rivalutazione in sé, non solo sui singoli ratei pensionistici. Conseguentemente, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto; copre il diritto alla rivalutazione contributiva e ogni differenza ad esso riconducibile, non solo i singoli ratei di pensione.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamato dalla Corte.

  • L. n. 438 del 1992

    Norma di conversione del D.L. n. 384 del 1992 richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    Prevede il beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, operante sulla contribuzione ai fini pensionistici.

  • art. 376 cod. proc. civ.

    Richiamato per l'istanza di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Base formale del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione dalle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dalla normativa previdenziale sulle controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quando il bene della vita dedotto incida sulla misura o sull'acquisizione del diritto a pensione.
  • Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto ha autonoma individualità rispetto alla prestazione pensionistica: esso opera sulla contribuzione ed è fondato su presupposti propri, ma ciò non impedisce che l'azione giudiziale che lo riguarda rientri nell'ambito applicativo della decadenza previdenziale.
  • Quando la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva, essa si estende a tutte le differenze che da quel diritto derivano, non potendo essere limitata ai soli ratei maturati entro un determinato arco temporale.
  • Se il primo motivo di ricorso che investe la questione preliminare della decadenza è respinto, restano assorbite le censure che mirano al riconoscimento nel merito del beneficio previdenziale e all'accertamento del relativo presupposto fattuale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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