Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13673/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace in servizio per molti anni aveva chiesto, tramite ricorso monitorio e poi nel successivo giudizio di opposizione, il pagamento dell'indennità mensile prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991 anche per il periodo feriale degli anni dal 2001 al 2015 (con alcune limitazioni indicate in ricorso), sostenendo che l'indennità spettasse di regola per ogni mese di servizio e che non fosse necessaria una presenza effettiva continuativa in ufficio durante la sospensione feriale dei termini, in mancanza di formale indisponibilità e in presenza dell'attività di servizi generali di istituto. Il Ministero aveva contestato la pretesa nell'an e nel quantum ed eccepito la prescrizione. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritte le mensilità anteriori al 26 aprile 2011 e infondate le restanti domande. In Cassazione il ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991 per avere il giudice di merito subordinato il diritto all'indennità all'effettiva presenza del giudice di pace in ufficio, specie nel periodo feriale, mentre con secondo motivo, proposto in via subordinata, lamentava la violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. per avere la prescrizione quinquennale decorso da ciascuna mensilità e non dalla cessazione definitiva dell'incarico, sostenendo anche l'applicabilità del paradigma del lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato in precedenza secondo cui, per il periodo di sospensione feriale, l'indennità prevista dall'art. 11, comma 3, legge n. 374 del 1991 spetta solo in presenza di effettivo servizio, da verificarsi in concreto sulla base dei turni predisposti dal coordinatore dell'ufficio e della documentata presenza del magistrato onorario nei giorni in cui era chiamato a svolgere attività non sospese. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato il pagamento per difetto di prova piena della presenza nei giorni di turnazione feriale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, L. 21 novembre 1991, n. 374

    euro 258,30 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto

    L'indennità è dovuta solo per l'effettivo servizio svolto; nel periodo feriale occorre verificare i turni e la concreta presenza in ufficio per gli affari sottratti alla sospensione feriale.

  • artt. 91 e 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Indicano gli affari penali e civili sottratti alla disciplina della sospensione feriale, rispetto ai quali può configurarsi l'effettivo servizio del giudice di pace nel periodo feriale.

  • art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali, che giustifica la programmazione di turni di esenzione dal lavoro per i giudici di pace.

  • art. 2935 c.c.

    Il motivo subordinato contestava il dies a quo della prescrizione, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Il motivo subordinato contestava l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti periodici, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Per i magistrati onorari, l'indennità prevista dalla legge non ha natura retributiva analoga a quella del magistrato togato, ma ha carattere indennitario e di rimborso spese, con conseguente necessità di attenersi alla disciplina legale specifica senza estensioni analogiche.
  • L'espressione "effettivo servizio" va interpretata in senso restrittivo: l'indennità è dovuta solo quando il giudice onorario sia concretamente chiamato a svolgere attività giudiziaria e sia documentalmente provata la sua presenza nei periodi di turnazione stabiliti dall'ufficio.
  • Durante la sospensione feriale dei termini, il diritto all'indennità del giudice di pace non sussiste automaticamente per il solo fatto della titolarità dell'incarico o della mera appartenenza all'ufficio, ma richiede la prova dello svolgimento di attività non sospese secondo i turni predisposti.
  • La disciplina economica dei magistrati onorari è speciale e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica in favore di trattamenti previsti per i magistrati togati o per i lavoratori subordinati, salvo espresso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.