Cassazione Civile, Ordinanza n. 25433/2021 del 20/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui le erano state richieste imposte di donazione, ipotecarie e catastale, oltre sanzioni e interessi, per il mancato riconoscimento delle agevolazioni riservate alle ONLUS. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, per il diniego di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sul diniego di iscrizione all'anagrafe ONLUS; 2) violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo la nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionari privi di valida delega; 3) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulle eccezioni relative alla violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e alla mancata indicazione della base imponibile e dei criteri di calcolo delle imposte, sanzioni e accessori.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, respingendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, affinché verifichi anzitutto i presupposti per la sospensione del giudizio alla luce del rapporto di pregiudizialità tra la causa sull'iscrizione ONLUS e quella sull'avviso di liquidazione, e poi esamini le ulteriori questioni rimaste assorbite o non esaminate. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è dovuta quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato; in tal caso la sospensione può essere solo facoltativa nei limiti dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante non è passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato può essere disposta facoltativamente per ragioni di opportunità.
La disciplina tributaria della sospensione non esclude l'applicazione, nei rapporti interni tra processi tributari, delle regole generali del codice di procedura civile.
art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La censura sulla delega di firma è stata respinta perché non risultava incertezza sulla riferibilità dell'atto all'ufficio emanante né una specifica contestazione sulla legittimazione del cofirmatario munito di potere di firma.
Il giudice di appello deve pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente riproposte; l'omessa valutazione di un motivo relativo alla carenza di motivazione dell'avviso integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 10 Statuto del contribuente
La CTR non aveva esaminato la doglianza relativa alla sua violazione, collegata alla contestata motivazione dell'avviso di liquidazione.
artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 460/1997
Sono le norme che prevedono le agevolazioni fiscali per le ONLUS, negate nel caso concreto per il mancato riconoscimento dell'iscrizione all'anagrafe.
Richiamato quale base delle agevolazioni fiscali invocate dalla contribuente in relazione all'atto di trasferimento tassato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, quando la decisione dipende in modo tecnico dalla definizione di una diversa controversia sul presupposto dell'imposizione, il giudice deve verificare se ricorra un rapporto di pregiudizialità tale da imporre o consentire la sospensione del processo.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera, salvo specifiche previsioni di legge, se la causa pregiudicante è già stata definita con sentenza non definitiva; in tale ipotesi la sospensione può essere solo facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- In materia di avvisi di liquidazione, il giudice di merito deve esaminare tutte le censure ritualmente proposte e riproposte, incluse quelle sulla motivazione dell'atto e sulla determinazione della base imponibile; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- La nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o di delega richiede una concreta contestazione della riferibilità dell'atto o della carenza di potere in capo ai soggetti firmatari, non essendo sufficiente una contestazione meramente astratta o generica.
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