Cassazione Civile, Ordinanza n. 36565/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata unipersonale in liquidazione, già cancellata dal Registro delle imprese, per l'anno d'imposta 2005, poi notificato all'ex legale rappresentante. Il contribuente aveva contestato l'atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, ottenendo solo un accoglimento parziale; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva ottenuto riforma favorevole. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che l'accertamento verso una società estinta e notificato al suo ex legale rappresentante fosse illegittimo per difetto di legittimazione passiva del destinatario; (2) violazione dell'art. 15 d.l. 41/1995 e dell'art. 10, comma 1, L. 212/2000, per un rilievo di componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 597.476,90 ai fini IRES, IRAP e IVA, assumendo che la rettifica del valore di cessione di beni immobili fosse preclusa e che la sentenza avesse omesso di pronunciarsi sul punto; (3) violazione dell'art. 85 d.P.R. 917/1986 in relazione a ulteriori componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 85.000,00 ai fini IRES e IRAP, deducendo che il valore delle aree cedute gratuitamente non dovesse essere tassato in base a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate e che la sentenza avesse erroneamente valorizzato l'atto notarile e la prova documentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto precluso da giudicato interno, perché la sentenza di primo grado aveva già rigettato espressamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e tale capo non era stato impugnato con appello incidentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, denunciava in realtà un vizio di omessa pronuncia e una censura di merito sulla ricostruzione dei fatti; la Corte ha ribadito la distinzione tra violazione di legge, errore di interpretazione della norma, e contestazione della fattispecie concreta o della motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a far valere la pretesa violazione di una risoluzione amministrativa dell'Agenzia, che non ha natura normativa e non vincola giudici e contribuenti; inoltre la censura richiedeva una rivalutazione dell'atto notarile e delle prove, attività preclusa in cassazione, e la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto rilevante del contratto/atto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal Registro delle imprese rileva nel contesto della pretesa fiscale, ma la censura sul difetto di legittimazione passiva era comunque preclusa da giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone un errore di interpretazione o di sussunzione della norma astratta, non una contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia va dedotta come nullità processuale, non come violazione di legge.
L'omessa pronuncia attiene alla mancanza di decisione su un capo di domanda o eccezione.
art. 15, d.l. n. 41/1995, conv. in L. n. 85/1995
La censura del ricorrente è stata reputata inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare un'omessa pronuncia e una valutazione di merito sulla rettifica del valore di cessione immobiliare.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità dell'accertamento, ma la censura è stata respinta in rito.
Il motivo che lo invoca è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare l'apprezzamento di merito e l'efficacia di una risoluzione amministrativa, non una regola di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la valutazione delle prove; se il problema è la mancanza di decisione su un capo di domanda o eccezione, il vizio corretto è quello di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Il capo di sentenza che decide in modo espresso su una questione preliminare o autonoma forma giudicato interno se non viene impugnato con i rimedi processualmente necessari; una volta formato il giudicato interno, la relativa censura è inammissibile in sede di legittimità.
- Le risoluzioni e le circolari dell'Amministrazione finanziaria non hanno valore normativo e non possono essere invocate come parametro di violazione di legge nel ricorso per cassazione; esse orientano l'azione interna dell'amministrazione ma non vincolano il giudice né i contribuenti.
- Quando una censura presuppone l'interpretazione di un contratto o di un atto negoziale e la valutazione della relativa prova documentale, è necessario riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto; in mancanza, la doglianza può risultare inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
- La cassazione non consente una nuova valutazione del merito né la sostituzione del giudizio di fatto del giudice di appello con quello del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →