Cassazione Civile, Sentenza n. 5822/2021 del 03/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato l'inammissibilità dell'opposizione a cartella esattoriale ritenuta tardiva. La ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella per mancanza della relata di notifica, sostenendo che l'avviso di ricevimento prova solo la consegna del plico e non il contenuto dell'atto; ha dedotto violazioni di norme processuali (artt. 148-149 c.p.c., art. 3 legge n. 890/1982) e fatto valere l'erronea proposizione di un ricorso amministrativo e la sospensione comunicata dall'INPS come prova dell'assenza di inerzia
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento effettuata dal concessionario è valida e si perfeziona con la ricezione attestata dall'A/R, senza necessità di una relata aggiuntiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (censura di argomentazione svolta ad abundantiam) e ha confermato che l'omessa indicazione del termine e dell'autorita' nella cartella non determina automaticamente nullità ma può solo dar luogo, se sussistenti circostanze oggettive, a errore scusabile che impedisca la decadenza; nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso l'errore scusabile sulla base di accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e applicazione delle norme sul contributo unificato
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione risultante dall'A/R; in tale ipotesi non è necessaria una relata separata poiché l'ufficiale postale garantisce l'esecuzione
artt. 148 e 149 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente riguardo alla prova e documentazione della notifica; la Corte ha ritenuto che l'A/R, con firma del destinatario, sia idoneo a perfezionare la notificazione in alternativa alla relata
Invocata dalla ricorrente con riferimento a regole sulla notifica; la Corte non ha ritenuto che implicasse l'invalidità della notifica eseguita tramite A/R
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura del procedimento di riscossione; la Corte ha confermato l'ammissibilità delle regole di notifica proprie del modello di riscossione, ritenute compatibili con i rimedi giurisdizionali
Richiamato dalla ricorrente in relazione a trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte non ha ritenuto che l'assenza di indicazioni nella cartella determinasse invalidità automatica
Richiamato dalla ricorrente in ordine a garanzie del contribuente; non è stato ritenuto idoneo a travolgere la validità della notifica basata su A/R
art. 2, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 6 d.m. n. 321/1999
contenuto minimo della cartella di pagamento
La normativa individua il contenuto minimo della cartella; l'omessa indicazione del termine e dell'autorita' competente può dar luogo a errore scusabile ma non comporta, di per sé, la nullità dell'atto
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha stabilito che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la data di ricezione risultante dall'A/R; non è necessaria una relata aggiuntiva se esiste A/R sottoscritto
- L'assenza o l'errore nell'indicazione del termine per proporre opposizione e dell'autorita' competente nella cartella non comporta automaticamente la nullità dell'atto, ma può giustificare un errore scusabile che eviti la decadenza solo se ricorrono circostanze oggettive (comportamento fuorviante dell'amministrazione, ambiguità normativa, particolare complessità), non per simple ignoranza delle norme processuali
- Per ottenere il riconoscimento dell'errore scusabile è necessario documentare fatti oggettivi che abbiano potuto indurre in errore e non basarsi su considerazioni soggettive di dubbio o mancata conoscenza del diritto
- Se la Corte territoriale accerta l'assenza di errore scusabile in fatto, tale accertamento è difficilmente sindacabile in Cassazione e comporta il rigetto dell'impugnazione
- In presenza di una notifica A/R firmata, il destinatario deve tempestivamente proporre le azioni difensive: la tardività dell'opposizione può essere dichiarata inammissibile con condanna alle spese
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