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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5823/2021 del 03/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato il principio secondo cui la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato dalla legge per il pagamento dei contributi (momento di esigibilità del credito). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame e regolazione delle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inefficace la cartella esattoriale e l'inesistenza del credito relativo a contributi IVS 2005 per mancata prova dell'efficace notifica e per decorso del termine quinquennale di prescrizione. L'INPS deduceva che la prescrizione non fosse decorso alla data dell'intimazione di pagamento perché, nel sistema delle denunce e liquidazione dei contributi agricoli (denuncia DMAG e successivo invio dell'F24 con l'importo), il termine di prescrizione inizia alla scadenza del termine legale per il pagamento fissato per legge, quando il credito diventa esigibile, e non al momento della presentazione della denuncia DMAG.

Norme richiamate

  • Legge n. 335/1995, art. 1, commi 9 e 10

    Richiamata dall'INPS come disciplina generale delle obbligazioni previdenziali; la Corte la considera nel contesto del regime contributivo e dei termini di determinazione/ pagamento dei contributi

  • Codice civile, art. 2935

    "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere."

    La Corte applica questo principio per affermare che la prescrizione decorre quando il credito diventa esigibile (alla scadenza del termine di pagamento fissato dalla legge), non al momento della mera denuncia DMAG

  • D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 6, comma 14 (conv. L. 29 febbraio 1988, n. 48)

    Regola i termini di presentazione delle denunce e le scadenze per il versamento dei contributi degli operai agricoli; è utilizzato per ricostruire la disciplina dei termini e la ratio in favore del debitore

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 1

    Modificò i termini di versamento (indicato in sentenza come precedente fissazione al giorno 15), utile per determinare quando il pagamento diventa dovuto e quindi il momento di partenza della prescrizione

  • D.Lgs. 12 novembre 1998, n. 422, art. 2, comma 1, lett. b

    Ulteriore modifica dei termini di versamento (fissandoli al giorno 16) che incide sul calcolo della scadenza e quindi sull'inizio della prescrizione

  • Giurisprudenza della Cassazione (principali richiami)

    Cass. nn. 3798 e 6868 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n. 24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004; Cass. n. 12239 del 2007

    La Corte richiama orientamenti secondo cui: la denuncia DMAG è mera dichiarazione e non determina immediatamente un diritto azionabile; l'opposizione all'avviso di mora/intimazione ha funzione di recuperare l'impugnazione della cartella non notificata; vige il favor debitoris circa i termini di pagamento e la decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine fissato dalla legge per il pagamento (momento di esigibilità), non dalla mera presentazione della denuncia (es. DMAG) che è solo atto dichiarativo
  • Il modello DMAG costituisce una denuncia dei dati occupazionali ma non genera immediatamente un credito esigibile: l'onere economico è quantificato solo con l'invio dell'F24 o altro atto formale di quantificazione
  • Fino alla scadenza del termine di pagamento l'ente previdenziale non può legittimamente agire per il pagamento, per applicazione del principio favor debitoris
  • Quando si contesta la validità della cartella per mancata notifica, l'opposizione contro l'avviso di mora/intimazione ha natura di azione per recuperare l'impugnazione non esercitata contro la cartella non notificata e può implicare questioni di prescrizione; pertanto occorre valutare sia la notifica sia l'eventuale interruzione o decorrenza della prescrizione
  • In casi simili verificare sempre: (a) la normativa specifica dell'anno e del settore che fissa le scadenze di pagamento; (b) l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione (effettive notifiche, pagamenti, altro); (c) la data di esigibilità risultante da comunicazioni formali (F24, avvisi di addebito)

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