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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5818/2021 del 03/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del contratto di somministrazione a termine stipulato il 7.1.2010 e, ex art. 111 c.p.c., la conversione/riassunzione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la cessionaria (Servizi Ausiliari Sicilia) o la cedente (Multiservizi). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile il divieto di nuove assunzioni previsto dall'art. 20 co. 6 della L.R. Sicilia n. 11/2010, ritenuto vigente dal 1.1.2010 per effetto dell'art. 130 co. 2, e quindi inibente la conversione del rapporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto errata l'applicazione retroattiva del divieto regionale, chiarendo che l'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11/2010 è norma proibitiva e non può essere applicata retroattivamente. La Corte ha osservato che la legge contiene due disposizioni sull'entrata in vigore (art. 130 co. 2 con decorrenza 1.1.2010 e art. 131 co. 1 che stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione, 14 maggio 2010) e che, alla luce del principio di irretroattività, va considerata la data di pubblicazione (14.5.2010). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi esposti; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia n. 11/2010, art. 20 co. 6

    "E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge"

    La Corte ha qualificato la disposizione come norma proibitiva che non può essere applicata retroattivamente; non ricorrevano i requisiti per considerarla norma interpretativa con efficacia retroattiva.

  • Legge Regionale Sicilia n. 11/2010, art. 130 co. 2

    "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1° gennaio 2010"

    La Corte ha ritenuto che tale previsione non possa essere utilizzata per imporre retroattività del divieto in presenza di altra norma (art. 131) che fissa l'effettiva entrata in vigore; in caso di dubbio prevale l'interpretazione non retroattiva.

  • Legge Regionale Sicilia n. 11/2010, art. 131 co. 1

    "La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione"

    La Corte ha ritenuto decisiva questa disposizione per stabilire l'effettiva data di entrata in vigore (14.5.2010), escludendo l'applicazione del divieto a fatti verificatisi anteriormente (come il contratto del 7.1.2010).

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 27

    Riferito come disciplina statale sanzionatoria della nullità del contratto di somministrazione; la disciplina statale prevede effetti retroattivi della sanzione della conversione, ma la Cassazione ha comunque richiamato la necessità di rispettare il principio di non retroattività della norma proibitiva regionale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 111

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per la domanda di riassunzione/integrazione del rapporto lavorativo (strumento procedurale per la tutela del lavoratore).

  • Costituzione, art. 117

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la materia del diritto del lavoro rientra in competenza statale esclusiva; la questione non è stata decisa nel merito perché il ricorso è stato accolto su un motivo preliminare.

Massime di principio

  • Una norma regionale che introduce un divieto non può essere applicata retroattivamente salvo che la legge non esprima chiaramente la volontà di retroagire; in caso di contrasto tra diverse disposizioni sull'entrata in vigore, prevale l'interpretazione conforme al principio di non retroattività.
  • Per valutare la sorte di rapporti di lavoro sorti prima della legge regionale bisogna prendere come riferimento la effettiva data di entrata in vigore (di regola la pubblicazione), e non necessariamente una decorrenza anteriore indicata da altra disposizione, se ciò comporterebbe retroattività della norma proibitiva.
  • Nel caso di accertata nullità di un contratto di somministrazione, la disciplina sanzionatoria statale (es. D.Lgs. n. 276/2003) prevede effetti retroattivi della sanzione, ma tali effetti devono comunque conciliarsi con il principio generale di non retroattività delle norme proibitive introdotte successivamente.
  • Se vi sono sentenze precedenti che sembrano creare un 'giudicato riflesso' utile al ricorrente, la Corte di merito deve esaminarle espressamente; tuttavia, se emerge un vizio sostanziale (es. errata determinazione della data di entrata in vigore della norma), la questione principale può essere decisa in via prioritaria.
  • In casi analoghi è opportuno valutare sempre: (i) la data di stipula del contratto; (ii) la data effettiva di entrata in vigore della norma che introduce divieti o sanzioni; (iii) se la norma sia interpretativa o realmente innovativa; (iv) l'eventuale prevalenza della normativa statale in materie di competenza esclusiva.

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