Cassazione Civile, Sentenza n. 5824/2021 del 03/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia Sud impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato prescritti i crediti contributivi relativi al periodo 2001-2003, ritenendo decorso il termine quinquennale perché l'atto interruttivo sarebbe intervenuto solo con un sollecito del marzo 2010. In cassazione Equitalia lamentava, tra l'altro, la non utilizzabilità delle prove in copia fornite dal concessionario (richiamando artt. 2712 e 2719 c.c.), la possibilità di usare immagini ottiche delle relata di notifica e la violazione dell'art. 24 del d.lgs. n.46/1999 con riferimento all'accertamento della regolare notifica delle cartelle di pagamento che avrebbe inciso sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul piano procedurale e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva proseguito il processo con il mezzo di impugnazione errato: la pronuncia di primo grado si configurava come decisione su opposizione agli atti esecutivi, materia per la quale non era consentito l'appello ma soltanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.; non essendo stato esperito il rimedio corretto nei termini, la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata e il processo non poteva essere proseguito. La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso relativa alla mancata allegazione della certificazione di legittimazione dell'avvocato, in applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite relativo alla rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 2712 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla contestata esclusione delle copie come mezzo di prova: la censura era sulla corretta valutazione del valore probatorio delle copie prodotte dal concessionario; la Corte di Cassazione, però, non ha deciso nel merito su questo punto a causa della pronuncia di accoglimento per motivo procedurale
Art. 2719 cod. civ.
Richiamato con riferimento alle conseguenze del disconoscimento della conformità all'originale; anche su questo profilo la Corte non è entrata nel merito per motivi procedurali
Art. 24 d.lgs. n.46/1999
Denunciata violazione in relazione all'accertamento della regolare notifica delle cartelle e alle conseguenti implicazioni sulla prescrizione; la Cassazione non ha risolto la questione sostanziale in quanto ha deciso la causa per vizio del mezzo di impugnazione
Artt. 617 e 618 cod. proc. civ.
Decidono la materia dell'opposizione agli atti esecutivi e, combinati con la giurisprudenza, implicano che le decisioni in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono impugnabili con l'appello ordinario ma seguono il rimedio previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Indica il rimedio processuale corretto (ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.) per la pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi; la mancata impugnazione con il rimedio corretto ha determinato la passata in cosa giudicata della sentenza di primo grado
Art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
Prevede che, quando l'impugnazione è con mezzo non consentito, la Cassazione annulli la decisione impugnata senza rinvio; su tale base la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinviare
Cass. SS.UU. n.30008/2019 (giurisprudenza)
Affermato il principio che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocato del libero foro non richiede specifica allegazione della delibera o di prove afferenti alla scelta del patrocinio: la sussistenza del presupposto è implicita e non deve essere provata nel giudizio di legittimità; la Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per respingere l'eccezione di inammissibilità relativa alla legittimazione dell'avvocato
Cass. n.20816/2009 e Cass. SS.UU. n.2087/2020 (giurisprudenza)
Richiamate come supporto al principio dell'apparenza e alla disciplina sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente riscossore; utilizzate per argomentare l'inammissibilità dell'eccezione sulla legittimazione difensiva
Massime di principio
- Verificare sempre il corretto mezzo di impugnazione: le decisioni sulle opposizioni agli atti esecutivi richiedono, in determinati casi, il particolare rimedio previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. e non sono sempre soggette all'appello ordinario
- Se il rimedio adottato è errato e il termine per il rimedio corretto è già decorso, la sentenza di primo grado può essere incontrovertibile per passata in cosa giudicata e la Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
- La rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocato del libero foro non richiede necessariamente la produzione di una specifica delibera o certificazione nell'atto di costituzione, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite
- Sulle questioni probatorie (valore delle copie, utilizzo di immagini ottiche delle relata di notifica) è opportuno che il concessionario curi adeguata autenticazione o predisposizione di mezzi di prova tali da resistere a contestazioni e disconoscimenti; tuttavia, quando la Corte decide su base procedurale, tali questioni potrebbero non essere esaminate nel merito
- In contenziosi relativi a cartelle/esecuzioni, porre attenzione al calcolo della prescrizione e alla prova dell'eventuale atto interruttivo (data e natura dell'atto), perché differenze formali possono determinare l'esito della controversia
- Quando si contesta la legittimazione difensiva o la regolarità delle notifiche, sollevare le eccezioni tempestivamente e con il mezzo processuale corretto per evitare la preclusione o la caducazione delle proprie pretese
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