Cassazione Civile, Ordinanza n. 09415/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero contributivo operato su somme corrisposte ai lavoratori sotto la voce "trasferte Italia" per gli anni 2007-2010, a seguito di accertamento della Guardia di Finanza. Secondo i giudici di merito, tali somme erano solo formalmente qualificate come indennità di trasferta ma, in realtà, remuneravano lavoro straordinario e quindi dovevano essere assoggettate a contribuzione previdenziale. La società aveva impugnato un avviso di accertamento, un avviso di addebito INPS e un avviso unico di accertamento, ma l’opposizione era stata respinta in primo grado e l’appello era stato rigettato. In Cassazione la società ha articolato dieci motivi: i primi quattro sulla giurisdizione, sostenendo che la questione dovesse essere devoluta al giudice tributario e contestando il mancato rilievo del difetto di giurisdizione; il quinto e il sesto sulla pretesa necessità di allineare la base contributiva a quella reddituale già definita in sede fiscale e sulla legittimità costituzionale della mancata unificazione formale degli accertamenti; il settimo sulla pretesa inammissibilità di questioni ritenute nuove in appello; l’ottavo e il decimo sulla qualificazione dell’indennità come trasferta/trasfertismo e sul regime di esenzione o parziale esenzione ex TUIR; il nono sulla legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica intervenuta nel 2016 in tema di trasferta e trasfertisti. L’INPS non ha svolto difese scritte in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla giurisdizione perché non confrontati con l’accertamento decisivo della Corte d’appello, secondo cui i contributi erano dovuti non per indennità di trasferta esenti, ma per somme che remuneravano lavoro straordinario, materia pacificamente devoluta alla giurisdizione ordinaria. Ha inoltre osservato che la questione di giurisdizione era comunque già stata devoluta e non ulteriormente censurata, con consolidamento del relativo capo. Ha reputato infondati o inammissibili gli altri motivi: ha escluso che l’accertamento tributario vincolasse il giudice del lavoro in materia contributiva; ha negato la rilevanza della questione di costituzionalità perché la lite riguardava lavoro straordinario e non trasferta; ha ritenuto non decisivi i vizi processuali dedotti; e ha confermato che, per il periodo anteriore alla norma interpretativa del 2016, le somme rimanevano integralmente assoggettate a contribuzione se non ricorrevano i requisiti legali per l’esenzione parziale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa scritta delle parti intimate. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché non confrontate con l’accertamento di merito sulla natura delle somme
invocato per sostenere la giurisdizione del giudice tributario, ma ritenuto non pertinente alla controversia contributiva
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
oggetto di questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata
artt. 3, 23, 97, 102, 111, 117 Cost.
invocati a sostegno delle questioni di costituzionalità, tutte respinte perché la disciplina contributiva resta devoluta al giudice ordinario e il legislatore può regolare diversamente situazioni non identiche
art. 6 CEDU
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, senza rilievo decisivo nel caso concreto
artt. 3 e 6 d.lgs. n. 314/1997
richiamati per sostenere l’armonizzazione tra base fiscale e contributiva, ma la Corte ha escluso una pregiudiziale tributaria o un vincolo per il giudice del lavoro
richiamato in relazione agli effetti degli accordi fiscali, ritenuti non vincolanti per la pretesa contributiva
richiamato in relazione agli effetti degli accordi fiscali, ritenuti non vincolanti per la pretesa contributiva
dedotto per censurare la decisione su questioni ritenute nuove in appello, ma il motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di decisività
richiamato in combinazione con l’art. 437 c.p.c. per contestare l’introduzione di questioni nuove in appello
richiamato per sostenere il regime di esenzione parziale dell’indennità, ma non applicabile perché le somme erano state qualificate come straordinario e non come trasferta
art. 7-quinquies D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
norma di interpretazione autentica ritenuta non rilevante nel caso concreto e comunque non violativa degli artt. 3 e 23 Cost.; disciplina diversamente situazioni differenti per il periodo successivo alla sua entrata in vigore
richiamato in via subordinata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la fattispecie riguardasse indennità di trasferta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente
Cass., Sez. Un., n. 10232 del 2003
richiamata per affermare che la contribuzione previdenziale appartiene alla giurisdizione ordinaria, pur avendo natura pubblicistica
Massime di principio
- Le controversie sulla debenza di contributi previdenziali restano devolute alla giurisdizione ordinaria in funzione di giudice del lavoro, anche quando il contribuente invochi analogie con la materia tributaria o richiami accertamenti fiscali connessi.
- Gli accertamenti e gli accordi intervenuti in sede tributaria non vincolano il giudice del lavoro nella definizione della base imponibile contributiva, in assenza di una specifica pregiudiziale o gerarchia tra i diversi plessi giurisdizionali.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto che somme formalmente qualificate come indennità esenti sono in realtà corrispettivi di lavoro straordinario, tali somme sono integralmente assoggettate a contribuzione previdenziale.
- Le censure di legittimità costituzionale devono essere rilevanti nel giudizio concreto; se la lite riguarda una fattispecie diversa da quella evocata dalla norma censurata, la questione è inammissibile o comunque infondata.
- In sede di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l’accertamento di merito decisivo compiuto dal giudice territoriale.
- La norma di interpretazione autentica che introduce requisiti per un regime agevolativo o esentativo non opera retroattivamente in senso favorevole in assenza dei presupposti previsti per il periodo anteriore, sicché le somme restano soggette al regime ordinario precedente.
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