Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un operaio stagionale poi assunto dall'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, addetto a mansioni nel settore idraulico-forestale. La corte d'appello aveva riformato il rigetto di primo grado e aveva riconosciuto al lavoratore il 5° livello retributivo dal 1° ottobre 2010, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive, ritenendo che nel periodo giugno-settembre 2010 il dipendente avesse svolto per 73 giorni non continuativi mansioni di autista di mezzi antincendio, superiori al livello di inquadramento, e che, poiché il rapporto era disciplinato dal CCNL privatistico richiamato dalla legge regionale, dovesse applicarsi il meccanismo di acquisizione definitiva della qualifica superiore previsto dalla contrattazione collettiva. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, della legge regionale Puglia n. 3/2010 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il rapporto restava lavoro pubblico privatizzato e che quindi l'art. 52 era applicabile; 2) violazione della disciplina regionale, deducendo che l'abrogazione dei commi su cui si era fondata la sentenza smentiva la tesi della natura privatistica del rapporto; 3) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., assumendo che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non poteva comportare acquisizione stabile dell'inquadramento né differenze retributive in difetto di incarico formale e posto vacante; 4) violazione della medesima disciplina, sostenendo che la prova delle mansioni superiori non poteva essere fondata su un attestato di servizio formato a posteriori e proveniente da organo incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, richiamando un precedente sovrapponibile che ha chiarito che l'applicazione al rapporto del CCNL privatistico non fa uscire il rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e non esclude l'applicazione delle regole generali del d.lgs. 165/2001; in particolare, per il personale operaio dell'ARIF trova applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001, con la conseguenza che l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle corrispondenti retribuzioni ma non determina l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori non presuppone necessariamente un formale provvedimento di assegnazione e può sorgere anche in presenza di assegnazione irregolare, salvo ipotesi eccezionali; tuttavia ha precisato che tale diritto è commisurato al concreto periodo di svolgimento delle mansioni superiori e che incombe sul lavoratore allegare e provare che tali mansioni siano state svolte per tutto il periodo reclamato. Poiché la sentenza impugnata, ritenendo erroneamente inapplicabile l'art. 52, aveva riconosciuto le differenze per l'intero periodo successivo al 1° ottobre 2010 senza accertare se le mansioni superiori fossero state svolte in tutto quell'arco temporale, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per denunciare in cassazione violazioni di legge.
si applica anche al rapporto di lavoro del personale operaio dell'ente pubblico non economico; lo svolgimento di fatto di mansioni superiori consente il diritto alle corrispondenti differenze retributive ma non determina acquisizione definitiva della qualifica superiore.
art. 12 della l.r. Puglia n. 3/2010
la disciplina regionale richiamata non esclude l'applicazione delle regole generali del lavoro pubblico privatizzato; il mero rinvio al CCNL privatistico non trasforma il rapporto in lavoro privato.
art. 97 Cost.
evocato in relazione ai limiti pubblicistici dell'organizzazione e dell'impiego presso enti pubblici non economici.
richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 52, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 32 della l.r. Puglia n. 45/2012
richiamata per sostenere l'abrogazione di commi della disciplina regionale originaria.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedente conforme.
richiamato in relazione al deposito della memoria del controricorrente nel procedimento camerale.
consente tutela economica della prestazione lavorativa svolta di fatto anche in presenza di irregolarità dell'assegnazione o del provvedimento.
art. 36 Cost.
fondamento del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche nel pubblico impiego.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
legge di modifica richiamata con riferimento al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro con enti pubblici non economici, la previsione di un CCNL di diritto privato per la disciplina economica e normativa del personale non comporta automaticamente la sottrazione del rapporto alle regole del lavoro pubblico privatizzato, salvo espressa previsione contraria.
- Quando trova applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori attribuisce il diritto alle differenze retributive corrispondenti, ma non può determinare l'acquisizione definitiva della qualifica o del livello superiore.
- Il diritto alla retribuzione per mansioni superiori matura in relazione ai singoli periodi di effettivo svolgimento delle mansioni e il lavoratore deve allegare e provare che le mansioni superiori siano state svolte per l'intero arco temporale per il quale domanda il trattamento economico superiore.
- La tutela economica della prestazione effettivamente resa non è esclusa dall'eventuale irregolarità dell'assegnazione, purché non ricorrano ipotesi eccezionali di svolgimento all'insaputa o contro la volontà dell'ente, collusione fraudolenta o violazione di principi fondamentali dell'ordinamento.
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