Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, riformando la decisione di primo grado, sul rilievo che l'atto impositivo fosse nullo per difetto di motivazione: l'avviso richiamava una segnalazione dell'Ufficio Antifrode, ma lo stralcio di tale segnalazione, pur menzionato come allegato e in parte trascritto, non era stato materialmente allegato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 42 del D.P.R. 600/1973 e 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria, a pena di nullità, l'allegazione della segnalazione, nonostante il suo contenuto essenziale fosse già stato riprodotto nell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione per relationem degli avvisi di accertamento è valida quando l'atto richiamato sia allegato oppure quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso; in tale evenienza, l'omessa materiale allegazione del documento richiamato, ma già sintetizzato o trascritto nei passaggi rilevanti, non comporta nullità dell'atto e non lede il diritto di difesa del contribuente. Poiché la CTR aveva dichiarato nullo l'avviso solo per la mancata allegazione dello stralcio della segnalazione, pur in presenza della sua trascrizione essenziale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ne legge l'applicazione in coordinamento con l'art. 7 dello Statuto del contribuente, escludendo la nullità quando il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia già riprodotto nell'avviso.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso vale solo per gli atti aventi contenuto integrativo della motivazione e non per quelli di cui l'atto impositivo riproduca già il contenuto essenziale.
art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È menzionato nell'avviso insieme all'art. 42 D.P.R. 600/1973 come base della motivazione e dell'allegazione dei documenti richiamati.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Viene richiamato per la finalità integrativa della motivazione degli atti amministrativi, da coordinare con l'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem, mediante richiamo ad atti o documenti esterni, purché questi siano allegati oppure il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato.
- L'obbligo di allegazione degli atti citati nell'avviso opera solo per gli atti che integrano effettivamente la motivazione; non sussiste quando l'atto impositivo già riporti in modo integrale o sintetico le parti rilevanti del documento richiamato.
- La mancata allegazione materiale di un documento espressamente menzionato nell'avviso non determina nullità se la trascrizione o sintesi del suo contenuto consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente.
- Per contestare validamente la motivazione per relationem, non basta allegare che esistano atti non conosciuti: occorre dimostrare che il contenuto non riportato del documento richiamato era necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo.
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