Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, confermando con diversa motivazione la decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni del contribuente in una controversia relativa a indagini bancarie. Con l'unico motivo l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la giustificazione dei movimenti bancari, sia in prelievo sia in versamento, anche per quelli relativi a documentazione asseritamente manomessa e oggetto di querela all'autorità giudiziaria. In sostanza, la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice tributario.
La decisione
La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare un riesame del merito e una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui il controllo in cassazione riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, mentre la selezione e la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
in tema di indagini bancarie, opera una presunzione che richiede al contribuente una giustificazione analitica di ogni singolo movimento contestato.
la censura non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
l'Ufficio lamentava un'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta al riesame del merito.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la doglianza non ha superato il limite del sindacato di legittimità.
il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ne ha rilevato la sostanza meramente fattuale e valutativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la soccombenza riguardava un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
- In materia di indagini bancarie, la prova liberatoria del contribuente deve essere specifica e analitica con riferimento a ciascun movimento contestato, non essendo sufficiente un richiamo generico all'attività svolta.
- La Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione di merito, ma non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento dell'attendibilità e concludenza delle prove.
- Se il ricorso è proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, può non trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza.
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