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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26435/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme erogate in capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale in favore di un ex dirigente. Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate applicando l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto, sostenendo che una parte delle somme dovesse invece essere tassata con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, in quanto riferibile a rendimenti da gestione sul mercato del capitale accantonato. Dopo un precedente rinvio, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha rigettato la domanda di rimborso, ritenendo non provata la quota di rendimento finanziario assoggettabile alla tassazione più favorevole. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice tributario ammesso documenti dell’Agenzia asseritamente tardivi; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 115, 116 e 384 c.p.c., degli artt. 2702 e 2729 c.c., dell’art. 6 l. n. 482/1985 e dell’art. 42 T.U.I.R., per non avere considerato sufficiente la certificazione rilasciata dall’Enel il 9 dicembre 2005 a dimostrare i rendimenti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per il diniego della consulenza tecnica d’ufficio e per non avere il giudice valorizzato la prova per presunzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in caso di dedotta violazione di norme processuali, occorre allegare il concreto pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che il ricorrente non aveva indicato e che, comunque, era escluso dal fatto che la decisione si fondava sul difetto di prova del diritto al rimborso. Ha poi ritenuto infondati, con esame congiunto, il secondo e il terzo motivo: ha ribadito che, nelle domande di rimborso relative a prestazioni di previdenza complementare aziendale, il contribuente deve provare quale parte della somma sia costituita da rendimento netto derivante da effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato; una certificazione che si limiti a un calcolo interno o alla semplice sottrazione dei contributi versati non è sufficiente. Ha inoltre confermato che il rendimento collegato alla redditività del patrimonio dell’azienda o a calcoli attuariali non equivale al rendimento di gestione sul mercato richiesto per applicare l’aliquota del 12,50%. Coerentemente, la Corte ha ritenuto corretta anche la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, perché avrebbe indebitamente sostituito l’attività probatoria della parte. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti propri delle censure di violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    La sua violazione è stata dedotta per contestare la tardiva produzione documentale della controparte, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di allegazione del concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 in relazione alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto valutare diversamente la prova documentale prodotta dal contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione probatoria della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché il giudice di merito aveva correttamente applicato l’onere della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove, ma la Corte ha confermato che la decisione di merito era coerente con la ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vincolo derivante dal precedente principio di diritto fissato in sede di rinvio.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia probatoria della certificazione prodotta, ritenuta però non sufficiente a provare il rendimento di gestione sul mercato.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la prova presuntiva potesse sostituire la prova specifica richiesta al contribuente.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    Norma richiamata per la ritenuta del 12,50% applicabile alle somme qualificabili come rendimento netto da gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 42 T.U.I.R.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale applicabile alle somme percepite a titolo di previdenza integrativa aziendale.

  • art. 16 T.U.I.R.

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata.

  • art. 17 T.U.I.R.

    Concorre, insieme all’art. 16 T.U.I.R., a regolare la tassazione separata della sorte capitale e delle somme non qualificabili come rendimento di gestione sul mercato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare integralmente i fatti costitutivi del diritto restitutorio, inclusa la specifica quantificazione della quota di somma che pretende assoggettata a regime fiscale più favorevole.
  • Per le prestazioni in capitale derivanti da fondi di previdenza complementare aziendale, il regime fiscale distingue la sorte capitale dal rendimento: l’aliquota del 12,50% si applica solo al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre il resto resta soggetto a tassazione separata.
  • Non è sufficiente, per provare il rendimento tassabile al 12,50%, una documentazione che si limiti a prospettazioni interne, a conteggi meramente differenziali o a certificazioni prive dell’analitica indicazione delle modalità di impiego del capitale e del rendimento conseguito.
  • La corrispondenza del rendimento a parametri di redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro o a calcoli attuariali non equivale a prova di un rendimento di gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda.
  • La deduzione di una violazione processuale è ammissibile solo se la parte indica il concreto pregiudizio arrecato al proprio diritto di difesa; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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