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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07507/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcune docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, volte a ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, in particolare per le classi di concorso EEEE e AAAA, così da accedere al piano straordinario di immissione in ruolo. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse precluso nuovi inserimenti e che il solo diploma magistrale non fosse titolo sufficiente per l'inserimento. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme del d.P.R. 23 luglio 1988, del T.U. n. 297/1994, dei D.M. 325/2014 e 495/2016, della CEDU e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il diploma magistrale avesse valore abilitante e che, per i titoli conseguiti entro il 2001/2002, non operasse il limite posto dalla legge n. 296/2006 all'inserimento nelle GAE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti pronunce e in linea con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006. La Corte ha ritenuto che la clausola di salvaguardia della legge finanziaria non possa essere estesa fino a comprendere nuovi inserimenti non consentiti dalla disciplina di legge e che l'annullamento del D.M. n. 235/2014 non possa fondare un diritto soggettivo all'iscrizione in assenza di base normativa. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché le amministrazioni intimate sono rimaste solo intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    legittima l'atto di dàto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 605, legge n. 296/2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e, secondo la Corte, non consente nuovi inserimenti se non per le categorie espressamente salvaguardate dal legislatore.

  • art. 1, comma 606, lett. c), legge n. 296/2006

    è richiamato come base della chiusura definitiva delle graduatorie e del divieto di rinnovo dell'iscrizione per chi non vi fosse già incluso.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1988

    è evocato dal ricorso come fonte del valore legale e abilitante del diploma magistrale.

  • art. 402, d.lgs. n. 297/1994

    è richiamato dal ricorso a sostegno dell'assunto secondo cui il diploma magistrale avrebbe rilievo abilitante.

  • D.M. 325/2014

    è citato dal ricorso per sostenere l'inserimento nelle graduatorie e viene menzionato nella ricostruzione del quadro normativo.

  • D.M. 495/2016

    è citato dal ricorso quale ulteriore supporto normativo alla tesi dell'inserimento nelle graduatorie.

  • art. 6 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    la Corte esclude un contrasto con la disciplina interna, richiamando la funzione delle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee e negando la rilevanza dell'abusiva reiterazione nel caso di specie.

  • Direttiva 1999/70/CE

    il ricorso la invoca come parametro eurounitario; la Corte esclude che essa imponga l'inserimento nelle GAE.

  • artt. 1, 2, 6, 13 e 14 CEDU

    sono richiamati nel ricorso per sostenere l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva della normativa sulle graduatorie.

  • art. 14 del decreto n. 123/2000

    è richiamato per spiegare la natura subprimaria del decreto ministeriale oggetto di annullamento.

  • art. 17, comma 4, legge n. 400/1988

    è citato per escludere che il D.M. n. 235/2014 avesse natura regolamentare.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte afferma che, fuori dal solo effetto caducatorio dell'annullamento dell'atto, torna a operare la regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per la disciplina del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, se la normativa di legge non prevede espressamente tale accesso.
  • La clausola di salvaguardia contenuta nella disciplina di trasformazione delle graduatorie non può essere interpretata in senso estensivo fino a creare nuovi diritti di inserimento per soggetti non già rientranti nelle categorie espressamente preservate dal legislatore.
  • L'annullamento di un decreto ministeriale che abbia regolato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie non produce, di per sé, un diritto soggettivo all'iscrizione quando la base legislativa del preteso inserimento manchi o lo escluda.
  • Il valore abilitante del titolo di studio rileva solo nei limiti e per le finalità stabilite dall'ordinamento; il suo riconoscimento per specifici fini successivi non consente automaticamente di desumerne il diritto all'inserimento in graduatorie chiuse per legge.
  • Le censure fondate sulla direttiva 1999/70/CE e sulla CEDU non possono essere utilizzate per sovvertire la disciplina interna delle graduatorie quando il sistema abbia previsto, per i soggetti interessati, canali alternativi di accesso e non risulti un abuso nella reiterazione dei contratti a termine rilevante ai fini della questione decisa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneGraduatorie ad esaurimento
RamiProcesso civileLavoroFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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