Cassazione Civile, Ordinanza n. 06831/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un atto di contestazione con cui venivano irrogate sanzioni per gli anni 2007-2011 per omessa compilazione del quadro RW relativo a investimenti esteri. Dopo il rigetto in primo grado, il contribuente proponeva appello; nel frattempo aderiva a una definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione-bis) riferita a una cartella iscritta a ruolo per circa due terzi delle sanzioni, senza effettuare alcun versamento, poiché la precedente disciplina consentiva la definizione a costo zero. Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata su un residuo calcolato sottraendo anche l’importo rottamato. L’Ufficio rigettava la domanda perché riteneva che, nel calcolo della somma dovuta, non potesse detrarsi un importo mai effettivamente pagato e che il quantum dovuto fosse superiore. Il contribuente impugnava il diniego sostenendo che, ai fini del calcolo della definizione agevolata, dovessero essere sottratte anche le somme oggetto della precedente rottamazione-bis, benché non versate. L’Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018: secondo la sua tesi, lo scomputo riguarda solo somme già effettivamente versate in pendenza di giudizio, non importi soltanto definiti in base a una precedente procedura condonistica senza pagamento. La CTR aveva invece accolto il ricorso del contribuente contro il diniego e, in un distinto giudizio, aveva dichiarato estinto il merito per effetto della definizione agevolata; l’Agenzia ha impugnato entrambe le decisioni.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Quanto alla sentenza n. 94/2022, la cassazione è con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio secondo cui lo scomputo opera solo per importi effettivamente versati. Quanto alla sentenza n. 96/2022, la Corte cassa senza rinvio sul punto di merito, decide direttamente e rigetta l’originario ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata. Il contribuente è inoltre condannato alle spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità relativo al diniego.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990
sanzioni previste per mancata compilazione del quadro RW
richiamato come base dell’atto di contestazione relativo agli investimenti esteri, senza specifiche questioni interpretative decise
richiamato quale precedente definizione agevolata dei carichi cui il contribuente aveva aderito
art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016
senza alcun effettivo versamento
evocato come disciplina che consentiva la definizione precedente senza pagamento effettivo
art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio
lo scomputo presuppone un versamento effettivo e definitivo; non possono detraersi importi mai pagati in base a una precedente rottamazione a costo zero
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione del ricorso in sede camerale
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per le spese nel processo tributario di legittimità e rinvio
art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018
Dagli importi dovuti ... si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio
interpretato in senso letterale e finalistico come riferito soltanto a somme già corrisposte
art. 6, comma 197, legge n. 193 del 2022
menzionato come disposizione sovrapponibile, già interpretata nel senso che si considerano i soli versamenti già effettuati e non quelli soltanto rateizzandi
Corte cost. n. 109 del 2009
richiamata per qualificare il condono come istituto volto a soddisfare l’interesse all’acquisizione di risorse finanziarie e alla definizione semplificata delle pendenze
Massime di principio
- Nelle procedure di definizione agevolata dei carichi o delle liti, la formula che consente lo scomputo degli importi "già versati" presuppone un pagamento effettivo e non può essere estesa a somme solo teoricamente dovute o definite in precedenti procedure a costo zero.
- Il condono o la definizione agevolata va interpretato secondo il suo dato letterale e la sua funzione: recupero rapido di gettito e riduzione del contenzioso mediante pagamento, anche rateale, di una parte del debito; non è consentito ampliare in via interpretativa gli scomputi oltre quanto effettivamente versato.
- Se la disciplina prevede lo scomputo di somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, non possono essere computate nel calcolo della nuova definizione somme mai corrisposte, neppure se oggetto di una precedente rottamazione priva di esborso.
- La convenienza economica della definizione agevolata non può essere opposta al chiaro dato testuale della norma; eventuali profili di maggiore onerosità rispetto all’alternativa processuale non legittimano un’interpretazione contra legem.
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