Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, determinando maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e imposte dirette sulla base di indagini bancarie e di accertamento induttivo puro per omessa presentazione della dichiarazione. In primo e secondo grado l'atto era stato parzialmente rideterminato e poi, in appello, integralmente confermato dalla commissione regionale. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) la nullità dell'accertamento e degli atti successivi per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie; (2) il vizio del giudice di merito per non aver verificato l'esistenza in atti dell'autorizzazione; (3) l'omesso esame e la mancata valutazione analitica delle giustificazioni fornite per ciascuna movimentazione bancaria; (4) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia sulle singole giustificazioni; (5) la nullità della sentenza per motivazione solo generica e globale, priva di un esame analitico delle prove contrarie; (6) ulteriori censure sul vizio motivazionale in ordine alla mancata valutazione delle prove per ogni operazione bancaria; (7) la violazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione fosse imputabile al consulente infedele e che il contribuente fosse incolpevole. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata allegazione dell'autorizzazione e sulle sanzioni, ma ha accolto il motivo relativo all'apparenza della motivazione e all'omesso esame analitico delle prove contrarie rispetto alle singole movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente perché aveva liquidato in modo sintetico la prova contraria offerta dal contribuente, pur a fronte di una contestazione analitica di centinaia di movimentazioni bancarie documentate con fatture e riscontri contabili. Sono stati assorbiti il terzo, il quarto e il sesto motivo. Sono stati invece rigettati il primo e il secondo motivo sull'autorizzazione alle indagini bancarie, poiché la sua mancata allegazione non determina di per sé la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo concreto pregiudizio non dedotto dal contribuente; è stato rigettato anche il settimo motivo sulle sanzioni, perché la mera allegazione dell'errore del consulente non era sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente, mancando una specifica prova della condotta diligente e della culpa in vigilando. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nei limiti dei motivi accolti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa e la sua mancanza o mancata allegazione non comporta, di per sé, inutilizzabilità dei dati acquisiti né nullità dell'avviso, salvo specifico pregiudizio per il contribuente.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro, utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti formali dell'avviso; la Corte nega che la mancata allegazione dell'autorizzazione integri, da sola, violazione tali da invalidare l'atto.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, l'autorizzazione alle indagini bancarie non necessita di motivazione e la sua mancata allegazione non rende illegittimo l'accertamento basato sui conti, salvo concreto pregiudizio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari non si estende all'autorizzazione alle indagini bancarie, che non è atto impositivo ma atto interno/preparatorio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario deve rendere una motivazione effettiva e non meramente apparente, soprattutto quando il contribuente abbia offerto prova contraria analitica.
Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche allegazioni e difese; la mancata considerazione delle giustificazioni delle singole movimentazioni integra vizio decisorio se non vi è reale esame della domanda/eccezione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la violazione di norme sostanziali e processuali nella valutazione delle presunzioni bancarie e delle sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per il vizio di nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle prove contrarie sulle singole movimentazioni bancarie.
art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in tema di sanzioni amministrative tributarie; non esonera il contribuente se non ricorrono i presupposti dell'esimente prevista dall'art. 6.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per escludere la responsabilità sanzionatoria non basta addurre l'errore del consulente; occorre anche l'assenza di condotta colpevole del contribuente, incluso il profilo della vigilanza.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'esimente per fatto del professionista opera solo se il contribuente prova l'affidamento incolpevole, la denuncia all'autorità giudiziaria e l'assenza di culpa in vigilando.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La limitazione dei mezzi di prova nel processo tributario rende ancor più necessario un esame analitico delle prove offerte dal contribuente quando questi abbia assolto l'onere probatorio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia di indagini bancarie, la mancata allegazione dell'autorizzazione richiesta per l'acquisizione dei dati non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle risultanze, salvo che il contribuente deduca e dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità.
- L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna e organizzativa tra uffici e non è atto soggetto, di regola, a obbligo di motivazione o di allegazione all'avviso di accertamento.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie e il contribuente offre prova contraria analitica per singola operazione, il giudice deve procedere a una valutazione altrettanto analitica delle giustificazioni documentali; una motivazione meramente sintetica o globale è apparente e censurabile in cassazione.
- Nell'accertamento induttivo puro, la presunzione di riferibilità a reddito delle movimentazioni bancarie determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma tale onere può essere assolto solo con prova specifica e puntuale riferita a ciascun versamento o prelievo contestato.
- L'esimente sanzionatoria per il fatto del professionista presuppone non solo l'infedeltà o l'omissione del consulente, ma anche la prova della diligenza del contribuente e dell'assenza di culpa in vigilando; la mera affermazione di affidamento nel professionista non basta.
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