Cassazione Civile, Ordinanza n. 38351/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite di confine e di proprietà tra una congregazione religiosa e alcuni soggetti che avevano acquistato nel 1978 un fabbricato in Napoli. La congregazione sosteneva di essere proprietaria esclusiva di un complesso immobiliare comprensivo di una chiesa/cripta, di un cancello di accesso alla cosiddetta "scala santa" e di una vanella; lamentava che, durante lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2001 nell'immobile dei convenuti, fosse stato installato un ascensore esterno con castelletto, rimosso un cancello di sua proprietà, ristretta l'apertura originaria e collocato un nuovo cancello con chiavi in possesso dei convenuti, con conseguente impedimento dell'accesso alla chiesa. Allegava anche l'occupazione di porzioni di sua esclusiva proprietà e chiedeva la demolizione delle opere, l'accertamento della nullità dell'atto di divisione tra i convenuti e, in subordine, l'accertamento dell'usucapione della porzione terminale della scala santa. La corte d'appello ha riconosciuto che la vendita del 1978 comprendeva anche il quinto piano sottostrada non espressamente escluso e ha ritenuto legittima l'opera dell'ascensore quale impianto tecnologico per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con riduzione soltanto di una parte delle spese. In cassazione la congregazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la corte d'appello interpretato il rogito solo secondo il dato letterale, senza valorizzare la comune intenzione delle parti e le planimetrie catastali; 2) violazione dell'art. 3 l. n. 13/1989 e degli artt. 873 e 907 c.c. per avere escluso l'applicazione delle distanze legali all'ascensore, richiamando la disciplina sulle barriere architettoniche; 3) violazione dell'art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 per la liquidazione di spese non imponibili; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione sulla regolazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto del rogito necessario a valutare la censura interpretativa. Il secondo motivo è stato respinto perché infondato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 380/2001, che consente le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche in deroga alle distanze, salvo il rispetto degli artt. 873 e 907 c.c. solo quando tra l'opera e i fabbricati alieni non vi sia alcuno spazio o area di proprietà o uso comune; nella specie la corte territoriale aveva accertato un uso comune dello spazio interessato, e quindi la disciplina speciale era applicabile. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché le critiche sulle spese non erano sorrette da adeguata trascrizione e puntuale indicazione delle ragioni di doglianza. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione per la peculiarità della fattispecie e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le norme sull'interpretazione del contratto richiedono di indagare la comune intenzione delle parti e il testo va letto sistematicamente; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità per mancata trascrizione del rogito.
Le distanze legali restano rilevanti solo nei casi non coperti dalla disciplina speciale sulle barriere architettoniche, quando non vi sia spazio o area di proprietà o uso comune fra le opere e i fabbricati alieni.
Come per l'art. 873 c.c., la distanza dalle vedute è salva nei limiti espressamente previsti dalla disciplina sulle barriere architettoniche.
"Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi" e "E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune."
La Corte lo interpreta in senso funzionale e non strettamente civilistico: la nozione di spazio o area di proprietà o uso comune può comprendere anche uno spazio concretamente utilizzato da entrambe le proprietà confinanti, e ciò consente la deroga alle distanze per l'ascensore finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.
È richiamato come disposizione presupposta per le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
La disciplina è considerata trasfusa nell'art. 79 d.P.R. n. 380/2001 e applicabile alle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633/1972
La censura sulla tassazione delle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, senza una rivalutazione nel merito.
Le doglianze sulla regolazione delle spese sono state dichiarate inammissibili perché non supportate da indicazione specifica dei principi interpretativi e dei parametri asseritamente violati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è inammissibile se non è riportato nel ricorso il contenuto dell'atto da interpretare in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono derogare alle distanze legali previste dai regolamenti edilizi e, nei limiti dell'art. 79 d.P.R. n. 380/2001, anche alle distanze codicistiche.
- La nozione di "spazio o area di proprietà o di uso comune" ai fini dell'art. 79 d.P.R. n. 380/2001 va letta in chiave funzionale e non rigidamente civilistica, potendo rilevare anche uno spazio di fatto utilizzato da entrambi i fronti immobiliari.
- Le censure sulla liquidazione delle spese processuali sono inammissibili se non sono specificamente individuati gli errori denunciati e i parametri violati.
- In presenza di una fattispecie peculiare, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione pur rigettando il ricorso.
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