Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società alberghiera tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007, rettificando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base dello scostamento dagli standards dello studio di settore UG39U. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento solo sullo scostamento dallo studio di settore e che mancassero ulteriori elementi di corroborazione del maggior ricavo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento e avesse omesso di considerare il valore presuntivo dello studio di settore e l'onere probatorio gravante sul contribuente. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per censurare l'integrale compensazione delle spese di lite nei gradi di merito, deducendo violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR non apparente ma sinteticamente intelligibile; ha accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, perché aveva omesso di valutare la gravità dello scostamento e soprattutto la prova contraria eventualmente offerta dalla contribuente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo 'minimo costituzionale': la motivazione è censurabile come nulla solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile, senza che rilevino insufficienza o contraddittorietà logica in sé considerate.
  • Nell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, gli standards statistici non bastano da soli a fondare la pretesa: la loro gravità, precisione e concordanza si forma e si verifica nel contraddittorio con il contribuente, che deve poter contestare l'applicabilità del parametro al caso concreto e fornire prova contraria anche per presunzioni.
  • Il contribuente non è vincolato alle sole difese svolte nella fase amministrativa e, in giudizio, può opporre liberamente contestazioni e prove contrarie; tuttavia, una mera allegazione priva di supporto probatorio non è sufficiente a neutralizzare l'accertamento basato sugli studi di settore.
  • Nel valutare un accertamento fondato su studi di settore, il giudice deve esaminare sia l'entità assoluta e relativa dello scostamento sia le eventuali giustificazioni o prove contrarie offerte dal contribuente; l'omesso esame di tali profili rende erronea la decisione di merito.
  • Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati oltre una certa soglia percentuale non integra automaticamente una regola legale, ma può costituire un indice significativo di grave incongruenza idoneo a sostenere l'accertamento se corroborato dal complesso degli elementi del caso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.