Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società alberghiera tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007, rettificando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base dello scostamento dagli standards dello studio di settore UG39U. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento solo sullo scostamento dallo studio di settore e che mancassero ulteriori elementi di corroborazione del maggior ricavo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento e avesse omesso di considerare il valore presuntivo dello studio di settore e l'onere probatorio gravante sul contribuente. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per censurare l'integrale compensazione delle spese di lite nei gradi di merito, deducendo violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR non apparente ma sinteticamente intelligibile; ha accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, perché aveva omesso di valutare la gravità dello scostamento e soprattutto la prova contraria eventualmente offerta dalla contribuente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o altre gravi anomalie motivazionali riconducibili al difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
è il vizio utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali sull'accertamento tributario e sull'onere della prova.
art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma regolatrice dell'accertamento tributario, in rapporto al metodo standardizzato degli studi di settore.
art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993
richiamato quale base normativa degli studi di settore utilizzati per la rettifica del reddito.
art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993
richiamato per affermare che la grave incongruenza non è fissata da soglie legali rigide, ma va valutata in concreto.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento standardizzato e nella prova contraria del contribuente.
art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo incidentale in tema di spese del processo tributario.
richiamato nel motivo incidentale quale regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
richiamato quale requisito della sentenza e parametro per individuare la nullità derivante da motivazione apparente o mancante.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
base della cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
attribuisce al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo 'minimo costituzionale': la motivazione è censurabile come nulla solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile, senza che rilevino insufficienza o contraddittorietà logica in sé considerate.
- Nell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, gli standards statistici non bastano da soli a fondare la pretesa: la loro gravità, precisione e concordanza si forma e si verifica nel contraddittorio con il contribuente, che deve poter contestare l'applicabilità del parametro al caso concreto e fornire prova contraria anche per presunzioni.
- Il contribuente non è vincolato alle sole difese svolte nella fase amministrativa e, in giudizio, può opporre liberamente contestazioni e prove contrarie; tuttavia, una mera allegazione priva di supporto probatorio non è sufficiente a neutralizzare l'accertamento basato sugli studi di settore.
- Nel valutare un accertamento fondato su studi di settore, il giudice deve esaminare sia l'entità assoluta e relativa dello scostamento sia le eventuali giustificazioni o prove contrarie offerte dal contribuente; l'omesso esame di tali profili rende erronea la decisione di merito.
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati oltre una certa soglia percentuale non integra automaticamente una regola legale, ma può costituire un indice significativo di grave incongruenza idoneo a sostenere l'accertamento se corroborato dal complesso degli elementi del caso.
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