Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38253/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'azienda agricola avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per crediti contributivi IVS e somme aggiuntive relativi a più trimestri del 2004 e del 2005. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata la sede effettiva dell'impresa in un diverso indirizzo rispetto a quello invocato dalla società e ritenendo validamente effettuate le notifiche degli atti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio per partecipazione di un giudice ausiliario; violazione di norme sulla notificazione, sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la sede effettiva non fosse stata provata e che le notifiche fossero viziate; omesso esame di fatti decisivi in relazione alla coevità o meno di alcuni documenti richiamati; violazione delle regole presuntive e della disciplina della ricezione degli atti; omessa pronuncia sulla decadenza dell'INPS dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio, richiamando la successiva sentenza della Corte costituzionale che ha salvato la costituzione dei collegi d'appello con non più di un giudice ausiliario. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla ricostruzione dei fatti, sulla valutazione delle prove, sulla sede effettiva dell'impresa, sulla validità delle notifiche e sulla presunta violazione dell'art. 2697 c.c., perché diretti in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e perché non sussistevano i presupposti del vizio di omesso esame. Ha inoltre escluso vizi del ragionamento presuntivo e ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla decadenza, rilevando comunque che la questione era stata formalmente affrontata e ribadendo il principio per cui la disciplina del 2010 incide anche sulle decadenze già maturate nel periodo interessato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte esclude il vizio

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza; il motivo è respinto

  • art. 106, comma 2, Cost.

    invocato per contestare la disciplina dei giudici ausiliari; la questione è ritenuta manifestamente infondata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale

  • L. n. 98 del 2013, artt. 62-72

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale limitata nei termini indicati dalla Consulta, senza ritenere invalida la composizione del collegio nel caso concreto

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla notificazione degli atti e alla sede dell'impresa

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla notificazione; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che non è censurabile in cassazione la mera revisione del merito

  • art. 2697 c.c.

    la Corte precisa che la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che il giudice può desumere il fatto ignoto da quello noto purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    la Corte conferma il criterio della prova presuntiva fondato su probabilità e su indizi dotati dei requisiti legali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omessa pronuncia sulla decadenza; il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999

    norma invocata per la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi

  • art. 38, comma 12, d.l. n. 78 del 2010

    interpretato nel senso che la sospensione/esclusione temporanea dell'art. 25 incide anche sulle decadenze già maturate nel periodo considerato, senza effetti estintivi dell'obbligazione contributiva

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata per la disciplina applicabile alla decadenza

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per il limite della doppia conforme rispetto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ricorda che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione degli elementi istruttori

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    richiamato per la riformulazione del vizio di motivazione in cassazione

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente proposte come violazioni di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione, ritenuta erronea, dell'avvenuto assolvimento dell'onere da parte della parte gravata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per il semplice mancato apprezzamento di singoli elementi di prova o per una lettura delle prove diversa da quella auspicata dal ricorrente.
  • La prova per presunzioni è corretta quando il giudice desuma il fatto ignoto da fatti noti secondo un ragionamento probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti; non è necessario un nesso di necessità causale assoluta.
  • La censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non dedotte, l'uso di prove fuori dei limiti legali o la svalutazione di prove legali; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, la disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte opera sul piano processuale e può incidere anche su decadenze già maturate nel periodo considerato, senza determinare l'estinzione dell'obbligo contributivo.
  • La questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio è infondata quando la Corte costituzionale abbia già chiarito la compatibilità della disciplina con la Costituzione nei limiti rilevanti per il caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.