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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00707/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP, relativo all'anno d'imposta 2004, con sanzioni, notificato dopo la cancellazione dal registro imprese della società originariamente obbligata. La società ricorrente, quale socia della società estinta, aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario sostenendo che essa non fosse legittimata passiva o comunque che l'Ufficio non potesse far valere il credito nei suoi confronti solo in ragione della qualità di socia della società cancellata. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c. per avere la CTR riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente; 2) violazione dell'art. 2945, comma 2, c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, sempre sul presupposto dell'assenza di legittimazione/successione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione. La Corte ha però ricondotto tutte le censure alla disciplina dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, ribadendo che, dopo l'estinzione della società, i creditori sociali possono agire verso i soci nei limiti di legge e che la notifica dell'atto ai soci è valida anche se l'atto era originariamente intestato alla società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e il subentro dei soci nelle posizioni debitorie, con conseguente validità dell'azione dell'Ufficio nei confronti del socio successore. Ha inoltre osservato che, anche ove la motivazione della sentenza impugnata fosse stata poco persuasiva, la decisione di merito era comunque corretta in diritto e poteva essere mantenuta con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione processuale della società ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della successione dei soci dopo l'estinzione della società.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 75 e 100 c.p.c. per negare la legittimazione passiva, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'interesse ad agire/legittimazione, ma non idoneo a escludere la validità dell'azione dell'Ufficio nei confronti del socio.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale motivazione insufficiente fosse irrilevante perché la decisione era corretta in diritto.

  • art. 2495 c.c.

    ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci

    La cancellazione dal registro imprese produce l'estinzione della società e consente ai creditori di agire contro i soci nei limiti della responsabilità prevista.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È norma posta a fondamento della pretesa erariale verso i soci della società estinta, in coordinamento con l'art. 2495 c.c.

  • art. 2945, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la doglianza priva di fondamento nel quadro della responsabilità successoria dei soci.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione della sentenza di merito quando la soluzione giuridica è corretta.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustificano la correzione della motivazione.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per qualificare come evento interruttivo l'estinzione della società intervenuta nel corso del giudizio.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per la prosecuzione o riassunzione del processo da o nei confronti dei soci successori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Usato in via analogica per giustificare la notifica ai soci dopo la cancellazione della società, come notifica efficace verso i successori.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e il venir meno della sua capacità di stare in giudizio; gli atti impositivi e le azioni dei creditori devono quindi essere indirizzati ai soci quali successori della posizione debitoria, secondo i limiti previsti dall'ordinamento.
  • Dopo l'estinzione della società, i creditori sociali possono far valere i loro crediti verso i soci anche senza che sia necessario dimostrare in via preventiva e conclusiva che questi abbiano effettivamente riscosso somme in sede di liquidazione, non potendo tale dato escludere di per sé la successione o l'interesse ad agire del creditore.
  • La notifica di un atto impositivo riferito a una società estinta è valida se effettuata nei confronti dei soci, poiché realizza lo scopo di portare la pretesa a conoscenza almeno di uno dei successori del soggetto originario.
  • Se il giudice di merito decide correttamente la questione di diritto, l'eventuale insufficienza o scarsa linearità della motivazione non comporta cassazione quando la Corte di legittimità possa correggere o integrare la motivazione senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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