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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27535/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assunzione a termine di un lavoratore presso una fondazione operante nel settore della ricerca, con apposizione di un patto di prova poi dichiarato nullo in appello. La Corte territoriale aveva condannato la fondazione al risarcimento del danno parametrandolo alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato fino alla scadenza del contratto, detraendo quanto percepito durante un breve periodo di occupazione iniziale e quanto guadagnato con un successivo contratto a termine presso la Commissione Europea. La fondazione ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2096 c.c. e 98 disp. att. c.c. e degli artt. 10 e 12 l. n. 604/1966, sostenendo che l'art. 4 R.D.L. n. 1825/1924 fosse stato superato dal codice civile e dalla legge sui licenziamenti; 2) violazione dell'art. 4 R.D.L. n. 1825/1924, deducendone la derogabilità da parte della contrattazione collettiva; 3) violazione della L.P. n. 14/2005 e del CCPL delle Fondazioni, assumendo che la disciplina collettiva provinciale legittimasse la deroga al regime legale del patto di prova; 4) violazione dell'art. 1223 c.c., contestando la declaratoria di genericità dell'eccezione di aliunde percipiendum e sostenendo che il lavoratore avrebbe potuto trovare altra occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che l'art. 4 R.D.L. n. 1825/1924 continua a regolare il patto di prova per gli impiegati con mansioni decisionali equivalenti, è norma imperativa e non è stato abrogato né dal codice civile né dall'art. 10 l. n. 604/1966; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni relative al rapporto con la L.P. n. 14/2005 e con il CCPL delle Fondazioni perché nuove, non trattate dalla sentenza impugnata né devolute specificamente in appello. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ribadito che, per detrarre l'aliunde percipiendum, il datore di lavoro deve allegare circostanze specifiche sul mercato del lavoro e sulla spendibilità della professionalità del lavoratore, mentre nel caso concreto l'eccezione era stata ritenuta generica e apodittica; la valutazione della sua concreta incidenza è stata considerata non censurabile in cassazione sotto il profilo dedotto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    Il vizio di violazione di legge non consente di censurare l'erronea interpretazione o applicazione in fatto delle domande ed eccezioni, che può essere scrutinata solo nei limiti del vizio di motivazione; il ricorso per cassazione deve inoltre rispettare l'onere di specifica allegazione delle questioni nuove.

  • art. 2096 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina generale del patto di prova sarebbe stata ridisegnata dal codice civile, tesi respinta dalla Corte.

  • art. 98 disp. att. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma attuativa della disciplina del patto di prova, senza che la Corte vi riconoscesse effetto abrogativo della disciplina previgente.

  • art. 10 l. n. 604/1966

    La Corte afferma che tale disposizione non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova né fissarne un nuovo termine, e non ha reso inoperante il previgente art. 4 R.D.L. n. 1825/1924.

  • art. 12 l. n. 604/1966

    Richiamato tra le norme asseritamente violative, senza che la Corte ne ricavasse un effetto abrogativo della disciplina del patto di prova.

  • art. 4 R.D.L. n. 1825/1924 conv. in l. n. 562/1926

    È norma imperativa, ancora vigente, applicabile ai più ampi limiti temporali del patto di prova per i dirigenti/impiegati con equivalenti mansioni decisionali; non è derogabile dalla contrattazione collettiva e non è stata abrogata dalle norme successive richiamate.

  • L.P. n. 14/2005

    La questione del suo rapporto con l'art. 4 R.D.L. n. 1825/1924 è stata dichiarata nuova e dunque inammissibile in cassazione perché non devoluta e non esaminata in appello.

  • CCPL delle Fondazioni

    La dedotta efficacia derogatoria del contratto collettivo provinciale rispetto alla norma legale è stata considerata questione nuova e inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato con riferimento alla detrazione dell'aliunde percipiendum nel calcolo del danno risarcibile; la Corte ha confermato che la relativa eccezione deve essere specifica e supportata da circostanze di fatto concrete.

  • art. 18, comma 4, St. lav.

    Citate ai fini della regola sull'aliunde percipiendum nel licenziamento illegittimo: il datore che invochi la detraibilità deve allegare elementi specifici sul mercato del lavoro e sulla professionalità del lavoratore.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina speciale del patto di prova prevista per determinate categorie di lavoratori nel regime previgente resta applicabile se non risulta abrogata in modo espresso o incompatibile da norme successive; la mera sopravvenienza del codice civile o della legge sui licenziamenti non basta a renderla inoperante.
  • Una norma che regola la durata o i limiti del patto di prova e che abbia natura imperativa non è derogabile dalla contrattazione collettiva, salvo che l'ordinamento preveda espressamente tale possibilità.
  • La prospettazione di una disciplina regionale o provinciale come fonte di deroga rispetto a una norma statale deve essere specificamente dedotta e devoluta nei precedenti gradi di merito; se la questione non è stata trattata nella sentenza impugnata, il motivo è nuovo e inammissibile in cassazione.
  • Nel licenziamento illegittimo, chi invoca la detrazione dell'aliunde percipiendum ha l'onere di allegare circostanze concrete e specifiche, riferite al mercato del lavoro e alla professionalità del lavoratore, idonee a dimostrare la possibilità di reperire altra occupazione.
  • La censura in cassazione dell'apprezzamento del giudice di merito sulla genericità di un'eccezione non può essere veicolata come violazione di legge quando in realtà mira a contestare la valutazione concreta delle deduzioni difensive; in tal caso il controllo è possibile solo, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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