Cassazione Civile, Ordinanza n. 27534/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato contro l'ente previdenziale, poi interrotto nel corso del processo di merito. Il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il ricorso per la riassunzione fosse pervenuto solo molto tempo dopo l'interruzione e che la dedotta conoscenza dell'interruzione fosse stata allegata in modo generico e non idoneo. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 302, 303, 305, 112 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo, in sintesi, che spettasse alla parte che eccepiva la tardività provare la conoscenza legale dell'interruzione ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, e lamentando omessa valutazione di un fatto decisivo. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la validità della procura speciale rilasciata per il giudizio di legittimità e ha rilevato che essa era del tutto generica, priva di riferimento al ricorso e al provvedimento impugnato, nonché incapace di dimostrare un consapevole conferimento del mandato per la cassazione; da ciò ha tratto la conclusione che la procura fosse giuridicamente inesistente.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso sulla tardiva riassunzione e sulla decorrenza del termine, poiché ha riscontrato d'ufficio l'inesistenza della procura speciale al giudizio di cassazione. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il difensore del ricorrente, considerato aver agito in proprio, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
artt. 301, 302, 303, 305 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla interruzione e riassunzione del processo; la Corte non li applica nel merito perché arresta il giudizio per difetto di valida procura al ricorso per cassazione.
Invocato dal ricorrente nel motivo di ricorso; la Corte non esamina la censura nel merito per inammissibilità derivante dalla procura inesistente.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova in ordine alla conoscenza legale dell'interruzione; la questione resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
La Corte afferma che il giudice deve verificare d'ufficio l'effettiva estensione e validità della procura alle liti, a tutela della parte che l'ha rilasciata e della specialità del giudizio di cassazione.
Menionato per la memoria depositata nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve contenere un riferimento specifico e consapevole al ricorso e al provvedimento impugnato; una formula del tutto generica non è sufficiente.
- La mancanza di un valido conferimento del mandato al giudizio di legittimità determina l'inesistenza giuridica della procura e comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La sottoscrizione della parte apposta in calce alla procura non sana, di per sé, il difetto di specialità quando dal testo della procura non risulti la riferibilità all'atto di cassazione.
- Il controllo sulla validità della procura è un dovere del giudice, posto anche a tutela della parte rispetto all'eventualità di essere coinvolta in una controversia diversa da quella voluta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per procura inesistente, le questioni di merito dedotte con i motivi restano assorbite.
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