Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2021 del 11/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di una somma di denaro quale differenze retributive conseguenti all'accertata illiceità, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, di vari contratti di appalto stipulati dalla società ferroviaria con imprese appaltatrici presso le quali il lavoratore aveva prestato attività. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione della società e avevano incluso nel calcolo delle spettanze anche il valore delle carte di libera circolazione ferroviaria, ritenendole mere liberalità ma con natura retributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme sulla disciplina delle concessioni di viaggio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 112, 115, 416 e 437 c.p.c.; 4) e 5) violazione degli artt. 2094, 2099 c.c. e 36 Cost., contestando in particolare la natura retributiva delle carte di libera circolazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha accolto il quinto motivo, ritenendo che le carte di libera circolazione non abbiano natura retributiva e non possano quindi essere computate tra gli elementi utili al calcolo delle differenze retributive richieste. I primi e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà revocare il decreto ingiuntivo opposto e ricalcolare le somme escludendo il valore delle carte di libera circolazione; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L. 21 novembre 1955, n. 1108, artt. 1 e 7
disposizioni originarie sulle concessioni di viaggio, richiamate per inquadrare storicamente il beneficio poi oggetto di contestazione.
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 10, comma 15
ha abolito, a decorrere dal 15 gennaio 1986, le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, salvo specifiche eccezioni.
d.P.R. 15 aprile 1987
ha previsto la soppressione dell'obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio in favore di determinati dipendenti transitati all'amministrazione dello Stato, limitando ulteriormente il beneficio.
C.C.N.L. 1990/1992, art. 69
ha introdotto una nuova disciplina di fonte pattizia per la materia delle concessioni di viaggio.
Accordo sindacale 15 maggio 1991
ha previsto, dal 1 gennaio 1992, il rilascio della carta di libera circolazione ai dipendenti in servizio e in quiescenza, nei limiti della normativa vigente.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
va distinta l'omessa pronuncia dalla diversa ipotesi di contestazione dell'interpretazione data dal giudice alla domanda; nel secondo caso il controllo in cassazione è limitato alla correttezza della motivazione.
richiamato come norma invocata per sostenere la natura retributiva delle utilità controverse, ma la Corte ne esclude l'applicazione al beneficio in esame.
richiamato come criterio di qualificazione della retribuzione; la Corte precisa che il beneficio non è corrispettivo della prestazione lavorativa.
art. 36 Cost.
invocato a sostegno della tesi retributiva, ma la Corte ritiene che il beneficio non rientri nelle componenti della retribuzione costituzionalmente tutelata.
richiamato dalla sentenza impugnata come indice della nozione onnicomprensiva di retribuzione, ma la Cassazione afferma che non è decisivo nel caso concreto.
richiamato quale criterio di computo dell'indennità di mancato preavviso, ma ritenuto non idoneo a ricomprendere il valore delle carte di libera circolazione.
citato indirettamente come norma richiamata dall'art. 2121 c.c. per il computo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
legge n. 1369 del 1960
richiamata per descrivere l'illegittimità degli appalti e la conseguente costituzione ab origine del rapporto di lavoro subordinato con la società committente.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omessa pronuncia va distinta dalla contestazione dell'interpretazione della domanda: solo nel primo caso si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. con accesso diretto agli atti; nel secondo, il sindacato è limitato alla correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non basta contestare che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Un'utilità riconosciuta al lavoratore ha natura retributiva solo se è collegata in modo sinallagmatico alla prestazione lavorativa e costituisce corrispettivo dell'attività resa; se invece dipende esclusivamente dallo status di dipendente o ex dipendente e non remunera la prestazione, non entra nel computo della retribuzione.
- Agevolazioni di viaggio o benefit analoghi, quando siano gratuiti, non convertibili in denaro se non utilizzati e svincolati dalle modalità della prestazione, non possono essere qualificati come retribuzione ai fini del calcolo delle differenze retributive o di altre spettanze lavoristiche.
- Nelle controversie relative alla costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di interposizione fittizia, possono essere computati solo i corrispettivi riconducibili alla prestazione lavorativa; restano esclusi i vantaggi estranei al sinallagma lavoro-retribuzione.
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