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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27533/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di ripetizione di indebito pensionistico: l'ente previdenziale aveva chiesto la restituzione di euro 26.573,10, somme asseritamente pagate senza titolo a una pensionata per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 novembre 2012. Il Tribunale aveva dichiarato l'irripetibilità dell'importo e la sentenza era stata notificata il 10 giugno 2016. La Corte d'appello di Roma aveva però dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS per tardività, ritenendo che il termine breve di 30 giorni decorresse dalla notificazione e che l'indicazione errata dell'indirizzo nella relata fosse un mero errore materiale. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285 e 326 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza, eseguita in un luogo diverso da quello del domicilio eletto del difensore, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, deve essere univocamente rivolta a tale scopo e deve avvenire presso il procuratore della parte, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Nel caso concreto la notificazione non era stata effettuata presso il domicilio eletto indicato dalla sentenza, ma in un diverso indirizzo, ancorché sede provinciale dell'ente e luogo in cui operava un'impiegata addetta all'ufficio legale. La Corte ha escluso che si trattasse di un semplice errore materiale della relata, richiamando la natura di atto pubblico della stessa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    La notificazione degli atti processuali deve rispettare le regole sul domicilio del difensore; la notifica eseguita in luogo diverso da quello eletto non è rituale ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione idonea e rituale della sentenza.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza, quando è finalizzata a far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere univoca e percepibile come tale dal destinatario; in mancanza, non produce l'effetto decadenziale.
  • Per le parti assistite da procuratore, la notifica della sentenza ai fini dell'art. 326 c.p.c. deve essere effettuata presso il procuratore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; una notifica in un indirizzo diverso è inidonea a far decorrere il termine breve.
  • Nelle organizzazioni complesse, la consegna dell'atto in una sede diversa da quella del domicilio eletto non garantisce la tempestiva conoscenza da parte del difensore e non consente di ritenere valida la decorrenza del termine di impugnazione.
  • La relata di notificazione, quale atto pubblico, non può essere degradata a mero errore materiale salvo che l'errore risulti evidente dallo stesso atto in modo oggettivo e immediato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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