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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27539/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un dipendente a essere inquadrato nel IV livello del regolamento interno dell'ente datore di lavoro a decorrere da una certa data, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale. L'ente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi fondati sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo e la contraddittorietà della motivazione; con il secondo ha nuovamente lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, riferito al compendio probatorio sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, sostenendo che dalle prove emergesse un assetto diverso della posizione lavorativa e, in particolare, l'assunzione della responsabilità operativa e organizzativa di un ufficio amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi congiuntamente inammissibili. Ha osservato che le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività sottratta al sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio denunciabile oggi riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi probatori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012 il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio o la motivazione in sé, salvo il minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria della motivazione integra nullità della sentenza per violazione del requisito motivazionale minimo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere un contenuto minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia la sentenza è nulla.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti/documenti rilevanti a sostegno del motivo.

  • art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il D.L. n. 83/2012 recependo la nuova formulazione restrittiva del vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito né la rivalutazione delle prove; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche senza confutare tutte le prove.
  • Per denunciare validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se mancante del tutto, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, ossia sotto la soglia del "minimo costituzionale".

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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