Cassazione Civile, Ordinanza n. 35263/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel comune di Latera, per la quale, a seguito di procedura DOCFA, era stata proposta la categoria D/1 con rendita di euro 191.756,00, poi elevata dall'Ufficio a euro 1.183.300,00. Nel giudizio di merito il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, limitato all'esclusione dalla stima dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non valutabili catastalmente; erano invece stati inclusi carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme catastali e minerarie per avere la CTR escluso i pozzi dalla stima della centrale. Le società resistono con controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi contestano l'inclusione nella rendita di vapordotti, alternatori e trasformatori, assumendo che non rientrino nel perimetro dell'unità immobiliare e non siano censibili; con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 115 c.p.c. per la asserita motivazione generica della CTR sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà, lamentando anche la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, rigetta il ricorso incidentale nei primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo motivo incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia secondo il principio per cui, nelle centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori, se strutturalmente e funzionalmente indispensabili al ciclo produttivo, concorrono alla determinazione della rendita catastale. Il rinvio è disposto anche per la liquidazione delle spese di legittimità. È inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti incidentali.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, r.d. 1572/1932
richiamato dall'Ufficio a sostegno dell'assimilazione dei pozzi alla disciplina catastale delle miniere, ma la Corte ritiene errata tale impostazione per i pozzi inseriti nella centrale geotermica.
artt. 1 e 2 r.d. 1443/1927
invocati dai giudici di merito e dall'Ufficio in relazione alla disciplina delle miniere; la Corte esclude che i pozzi della centrale geotermica vadano ricondotti allo sfruttamento minerario.
norme di riferimento per la nozione di immobile urbano e per la rendita catastale; utilizzate dalla Corte per affermare la rilevanza delle componenti strutturalmente e funzionalmente connesse all'unità immobiliare.
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 88 del 2005
considerato disposizione applicabile ratione temporis, da cui si desume la rilevanza catastale degli impianti funzionali e non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
richiamato quale norma che ha recepito le istruzioni della circolare n. 6/2012 in tema di determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.
art. 10 della legge n. 843 del 1942
richiamato dai ricorrenti incidentali a sostegno dell'esclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori; la censura è rigettata perché tali beni sono ritenuti rilevanti ai fini della rendita.
la sua violazione è ritenuta non configurata, poiché il motivo incidentale tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e non denuncia l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge relativi alla stima catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per il motivo incidentale sulla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti incidentali, se dovuto.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
menzionato solo per chiarire che la riforma dei criteri di stima dei fabbricati speciali opera dal 1 gennaio 2016 e non retroattivamente per il periodo controverso (2010-2015).
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale delle centrali geotermiche devono essere inclusi tutti gli impianti e le componenti che, pur amovibili in astratto, siano strutturalmente e funzionalmente connessi al ciclo produttivo e non separabili senza comprometterne la funzione essenziale di generazione energetica.
- Non rileva che un componente dell'impianto sia collocato nel sottosuolo o nel ciclo produttivo a monte o a valle del generatore: ciò che conta è la sua indispensabilità al funzionamento unitario della centrale e la sua attitudine a contribuire all'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare.
- La qualificazione catastale non può essere ricondotta in modo improprio alla disciplina mineraria quando i pozzi sono incorporati in una centrale geotermica e servono alla produzione di energia elettrica, anziché allo sfruttamento di una miniera.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio o chiedere una nuova lettura del merito.
- La consulenza tecnica di parte ha valore di mera allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; il giudice non è tenuto a confutarla analiticamente quando la ritenga incompatibile con altri elementi di causa.
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