Sentenza del 05/09/2025 n. 24617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato ad A.A. avvisi di rettifica e liquidazione, recuperando la maggiore IVA e l’imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, oltre a sanzioni e interessi, perché aveva disconosciuto l’agevolazione «prima casa» richiesta per l’acquisto del 2015. La contribuente possedeva, in comunione ordinaria al 50% con il coniuge e in regime di separazione dei beni, un’altra abitazione idonea nello stesso Comune. A.A. sosteneva che la preclusione prevista dalla lettera b) della Nota II-bis riguardasse soltanto la comunione legale tra coniugi e contestava inoltre: un preteso vizio di ultrapetizione della CTR, l’errata interpretazione della norma e l’omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa e giurisprudenziale.
La decisione
La CTP di Pisa aveva respinto il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza n. 556/1/2020 depositata il 3 agosto 2020, aveva confermato il rigetto. La Cassazione ha respinto il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva deciso sulla contitolarità dell’immobile e non sulla precedente fruizione dell’agevolazione; il secondo e il terzo motivo sono stati respinti, stabilendo che la comunione ordinaria con il coniuge di un’abitazione idonea nello stesso Comune preclude il beneficio, anche se i coniugi sono in separazione dei beni; il quarto motivo sulle sanzioni è stato respinto, perché l’Ufficio aveva applicato correttamente la norma e non sussistevano obiettive condizioni di incertezza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 4.300 euro, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, comma 1, lettera b)
L'interpretazione letterale della lett. b), applicabile al caso di specie, depone, dunque, nel senso ritenuto dai giudici di appello ove nel comune stesso siano ubicati sia l'immobile da acquistare, sia altro immobile, rileva la comunione tout court tra coniugi e non soltanto la comunione legale, a differenza della successiva previsione di cui alla lett. c).
Per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune, la contitolarità di un’altra abitazione con il coniuge preclude l’agevolazione anche se si tratta di comunione ordinaria e i coniugi sono in separazione dei beni. La preclusione non è limitata alla comunione legale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, comma 1, lettera c)
L'interpretazione letterale della lett. b), applicabile al caso di specie, depone, dunque, nel senso ritenuto dai giudici di appello ove nel comune stesso siano ubicati sia l'immobile da acquistare, sia altro immobile, rileva la comunione tout court tra coniugi e non soltanto la comunione legale, a differenza della successiva previsione di cui alla lett. c).
La lettera c), diversamente dalla lettera b), menziona espressamente la comunione legale e riguarda la titolarità, sull’intero territorio nazionale, di un’abitazione acquistata con le agevolazioni. La distinzione testuale contribuisce a escludere che nella lettera b) la comunione tra coniugi significhi soltanto comunione legale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21
La disposizione è richiamata quale base per l’applicazione dell’agevolazione IVA «prima casa» secondo le condizioni previste dalla Nota II-bis del D.P.R. n. 131/1986. Il beneficio IVA non spetta quando ricorre la preclusione prevista dalla lettera b) per la contitolarità, con il coniuge, di altra abitazione nello stesso Comune.
Codice civile, art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Non va sottaciuto che trattandosi di norma eccezionale, come ogni norma relativa ad agevolazioni fiscali, essa è di stretta interpretazione; vale anche nella presente ipotesi il principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in tale campo le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell' art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è possibile estenderle per analogia o oltre i casi e le condizioni espressamente previsti.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma, invocata per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia, non è stata violata: la CTR ha deciso sulla questione della contitolarità dell’immobile e la richiesta relativa alle sanzioni è stata ritenuta implicitamente disattesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
È richiamato in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nei motivi processuali della ricorrente; la Cassazione ha escluso i denunciati vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, come dato atto dalla Corte.
Massime di principio
- Per l’agevolazione «prima casa», se l’acquirente è comproprietario con il coniuge di un’abitazione idonea situata nello stesso Comune del nuovo immobile, la preclusione opera anche quando la comproprietà è ordinaria e i coniugi hanno scelto la separazione dei beni.
- La lettera b) della Nota II-bis riguarda la titolarità di un’altra abitazione nello stesso Comune; la lettera c) disciplina invece il possesso, su tutto il territorio nazionale, di un’abitazione acquistata con agevolazioni e menziona espressamente la comunione legale. Le due condizioni non vanno sovrapposte.
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non si possono ampliare per analogia o estensione oltre i casi e le condizioni indicati dalla legge.
- La decisione concerne un rapporto matrimoniale in atto e un’abitazione ritenuta idonea. Non va automaticamente estesa a casi diversi, come quote minime, immobili non idonei alle esigenze abitative o situazioni successive a separazione legale.
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