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Sentenza

Sentenza del 05/09/2025 n. 24611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello del Comune e riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'IMU 2015 su alcune piattaforme petrolifere situate nel mare antistante Cesenatico. Con i primi tre motivi ha contestato l'assoggettabilità a IMU delle piattaforme in mare, il potere impositivo del Comune e la sussistenza dei presupposti catastali; con il quarto ha sostenuto che le piattaforme, se accatastabili, dovessero essere classificate in categoria E/3 e fossero comunque esenti, perché funzionali al servizio pubblico di approvvigionamento e distribuzione degli idrocarburi. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha eccepito che la questione della propria incompetenza territoriale era stata sollevata solo in Cassazione e non riproposta in appello. La Corte non ha disposto la riunione con controversie relative ad altri anni d'imposta, ritenendo sufficiente la trattazione contestuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati e in parte inammissibili: le piattaforme, pur collocate in mare, sono riferibili al Comune costiero per territorio e servizi; costituiscono immobili autonomamente funzionali e reddituali, accatastabili e assoggettabili a imposizione. La disciplina dell'imposta sulle piattaforme marine introdotta dal 2020 non esclude l'IMU per gli anni precedenti, poiché sostituisce le precedenti imposizioni locali ordinarie. È stato respinto anche il quarto motivo: la categoria E e la relativa esenzione non sono applicabili a beni impiegati in un'attività imprenditoriale produttiva di reddito, dotati di autonomia funzionale e reddituale e non immediatamente destinati a un servizio pubblico. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Articoli 8 del D.Lgs. 23/2011 e 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992

    Il presupposto del tributo è dato dal possesso di immobili sul territorio "dello Stato", rientrando nella discrezionalità di questo la scelta di riferirne il gettito al Comune di assegnazione territoriale.

    La Corte riconduce l'IMU al possesso di immobili nel territorio statale, comprendente anche il mare territoriale, e ritiene possibile che il gettito sia attribuito al Comune territorialmente di riferimento.

  • Articoli 3, 4 e 5 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1239

    Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".

    La nozione catastale di immobile urbano comprende costruzioni stabili e, alle condizioni indicate, anche edifici sospesi o galleggianti. L'unità immobiliare rileva quando presenta autonoma utilità e capacità di produrre reddito.

  • Articoli 1 e 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    A mente dell'art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".

    Per individuare un'unità immobiliare catastale occorre verificare la potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; la Corte considera tali caratteristiche rilevanti anche per le piattaforme petrolifere.

  • Articolo 3, comma 3, penultimo periodo, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359

    Fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita catastale, il valore è determinato: alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione; sulla base dell'ammontare (costo storico di acquisto o di costruzione), al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 3, penultimo periodo del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992.

    In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme è determinata secondo il criterio contabile: costo di acquisto o costruzione risultante dalle scritture, al lordo degli ammortamenti e con gli adeguamenti previsti.

  • Articolo 38 del D.L. n. 124 del 2019

    A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

    La nuova imposta opera dal 2020 e sostituisce le altre imposizioni immobiliari locali ordinarie sulle piattaforme; secondo la Corte, non esclude né cancella l'assoggettamento a IMU per le annualità precedenti.

  • Articolo 7, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Da un lato, infatti, trattasi di immobili funzionali allo svolgimento di attività, svolta in regime imprenditoriale e produttiva di reddito, dall'altro, non si tratta di beni privi di autonomia funzionale e reddituale, né essi risultano immediatamente destinati ad un servizio pubblico.

    La Corte esclude l'esenzione invocata in relazione alla categoria catastale E: le piattaforme sono utilizzate nell'attività imprenditoriale, producono reddito e non risultano immediatamente destinate a un servizio pubblico.

  • Articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La collocazione di un immobile nel mare territoriale non comporta, di per sé, l'esclusione dai tributi comunali: in assenza di un criterio territoriale specifico, può rilevare il collegamento con il Comune costiero e con i servizi e le infrastrutture di cui il bene beneficia.
  • Un manufatto industriale può essere assoggettato a imposizione immobiliare se costituisce un'unità autonomamente funzionale e reddituale; l'ubicazione offshore o difficoltà tecniche di accatastamento non determinano automaticamente un'esenzione.
  • Se manca la rendita catastale, la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile previsto dalla legge, secondo i valori risultanti dalle scritture e gli adeguamenti applicabili.
  • L'introduzione, per gli anni successivi, di un'imposta specifica che sostituisce le precedenti imposizioni non comporta, senza un'espressa previsione retroattiva, l'esclusione del tributo per le annualità anteriori.
  • La classificazione in una categoria catastale esente destinata a beni di servizio pubblico non è giustificata dalla sola rilevanza generale dell'attività: occorre che ricorrano i requisiti catastali e che il bene sia effettivamente e immediatamente destinato al servizio pubblico.

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