Sentenza del 05/09/2025 n. 24613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Aspi aveva impugnato l'accertamento relativo al COSAP per l'anno 2006, dovuto per l'occupazione del sottosuolo con un cavalcavia. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Tivoli, la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo. In cassazione Aspi ha contestato, con due motivi fondati sulla violazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. e delle norme sulle notificazioni, la valutazione di tardività: l'appello era stato avviato il 24 luglio 2017, entro sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado del 24 gennaio 2017, notificando al domicilio fisico eletto dal difensore della controparte. Dopo l'esito negativo della prima notifica, dovuto al trasferimento del domiciliatario, Aspi aveva riattivato il procedimento il 27 luglio al nuovo indirizzo; la notifica si era perfezionata il 4 agosto 2017. La questione era se, dopo l'introduzione del domicilio digitale, fosse ancora valida la notifica al domicilio fisico eletto e se la riattivazione fosse stata tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che il domicilio digitale non ha reso esclusivo l'indirizzo PEC: il domicilio fisico eletto resta utilizzabile per le notifiche ad istanza di parte. La notifica iniziale al domicilio eletto era quindi legittima e, appreso l'esito negativo dovuto al cambiamento di indirizzo del domiciliatario, Aspi aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio. L'appello non poteva dunque essere dichiarato tardivo per le ragioni indicate dalla Corte territoriale. Il giudizio sulla domanda COSAP resta da riesaminare in sede di rinvio; la Cassazione non ha deciso nel merito la debenza del tributo.
Norme richiamate
Art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, inserito dall'art. 52, comma 1, del d.l. n. 90/2014
La disposizione letteralmente riguarda la sola notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario e non anche la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato. Il domicilio (fisico) eletto o dichiarato continua, quindi, a risultare un indirizzo valido (alternativo) per la notifica.
La disciplina del domicilio digitale limita il ricorso alla notificazione in cancelleria quando sia possibile notificare alla PEC, ma non elimina la facoltà di notificare presso il domicilio fisico eletto o dichiarato. I due indirizzi restano utilizzabili in alternativa.
La validità della notifica al domicilio eletto (che ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 cpc), comporta - di conseguenza - la regolarità del processo di notifica in quanto la parte si è immediatamente riattivata al momento della notizia dell'insuccesso della prima notifica (cambiamento del domicilio del difensore domiciliatario).
La notifica può considerarsi valida quando abbia comunque raggiunto il proprio scopo; nel caso concreto, la notificazione presso il domicilio eletto e la tempestiva ripresa del procedimento dopo l'insuccesso hanno consentito di riconoscerne la regolarità.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Se la prima notifica fallisce per una causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria riattivando il procedimento con immediatezza e completandolo entro il limite temporale indicato, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Il trasferimento non comunicato del domiciliatario non è stato imputato ad Aspi.
La domiciliazione digitale ai fini Pec deve ritenersi prevalente su altre forme di domiciliazione, le quali restano tuttavia consentite ( art. 1 legge 53/94 ) per le notifiche ad istanza di parte.
La PEC è la modalità prevalente, ma la legge non esclude le altre forme di domiciliazione: per le notifiche ad istanza di parte resta consentito utilizzare il domicilio fisico eletto.
La norma è richiamata quale parametro del termine di impugnazione: nel caso concreto, la richiesta di notificazione dell'appello del 24 luglio 2017 era stata avviata entro i sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 24 gennaio 2017.
La norma è richiamata quale disposizione sulla notificazione dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto legittima la notifica dell'appello al domicilio fisico eletto dal difensore, nonostante la disponibilità del domicilio digitale.
Art. 82 del r.d. n. 37/1934
La Corte ha esaminato la distinzione tra difensore che esercita nel circondario del giudice e difensore che opera in altro circondario, rilevante per l'elezione di domicilio fisico. Ha concluso che, anche dopo l'introduzione del domicilio digitale, resta ferma la distinzione giurisprudenziale sull'imputabilità al notificante dell'insuccesso della notifica in relazione alla collocazione professionale del difensore.
Massime di principio
- L'introduzione del domicilio digitale non rende automaticamente invalida o esclusiva la notificazione via PEC: quando è stato eletto un domicilio fisico, la parte può ancora utilizzarlo per le notifiche processuali ad istanza di parte.
- Se una notifica al domicilio eletto non riesce per il trasferimento del domiciliatario non comunicato al notificante, il notificante può conservare gli effetti della richiesta iniziale riattivando tempestivamente il procedimento dopo aver appreso l'esito negativo.
- La tempestività va valutata considerando sia il termine per l'impugnazione sia la condotta successiva all'esito negativo della notifica; non basta che il perfezionamento avvenga dopo la scadenza se la richiesta iniziale era tempestiva e la ripresa è stata immediata e diligente.
- La decisione riguarda la regolarità della notificazione e l'ammissibilità temporale dell'appello, non la fondatezza nel merito della pretesa COSAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 set 2025Sentenza del 05/09/2025 n. 24573 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2025Sentenza del 05/09/2025 n. 24574 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2025Sentenza del 05/09/2025 n. 24609 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2025Sentenza del 05/09/2025 n. 24611 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2025Sentenza del 05/09/2025 n. 24617 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 set 2025Sentenza del 04/09/2025 n. 646 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →