Sentenza del 04/09/2025 n. 646 - Corte di Giustizia UE
IVA - Prestazioni di servizi - Remunerazione di servizi infragruppo - Prezzi di trasferimento - Parte di margine di utile operativo superiore a 2,74%
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Arcomet Romania ha impugnato gli atti fiscali che le negavano la detrazione dell’IVA relativa a tre fatture emesse dalla società madre belga Arcomet Service NV per gli anni 2011, 2012 e 2013, oltre a richiederle un supplemento d’imposta, interessi e penalità. In base al contratto infragruppo del 24 gennaio 2012, la società belga forniva servizi commerciali e assumeva rilevanti responsabilità e rischi; la remunerazione era determinata secondo il metodo del margine netto della transazione e fatturata quando il margine operativo di Arcomet Romania superava il 2,74%. L’amministrazione contestava che i servizi fossero stati effettivamente resi e utilizzati per operazioni imponibili; il giudice del rinvio chiedeva inoltre se, per la detrazione, si potessero esigere documenti ulteriori rispetto alla fattura e se i servizi dovessero risultare necessari per l’attività imponibile.
La decisione
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, ha risposto alle questioni pregiudiziali. Ha stabilito che la remunerazione descritta costituisce il corrispettivo di servizi infragruppo resi a titolo oneroso e rientra nell’ambito IVA, anche se calcolata secondo linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento. Ha inoltre chiarito che l’amministrazione può richiedere documenti ulteriori alla fattura per verificare l’effettiva prestazione dei servizi e il loro impiego in operazioni imponibili, purché le prove richieste siano necessarie e proporzionate. Non può invece subordinare la detrazione alla dimostrazione che i servizi fossero necessari o opportuni. La Corte non ha deciso direttamente la controversia fiscale né annullato gli atti: la verifica dei fatti e l’esito del giudizio restano al giudice del rinvio, la Corte d’appello di Bucarest. In primo grado, il Tribunale superiore di Bucarest aveva respinto il ricorso di Arcomet Romania il 10 marzo 2017. Le spese del procedimento pregiudiziale saranno decise dal giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la remunerazione di servizi infragruppo, forniti da una società madre alla propria società figlia e contrattualmente precisati, che è calcolata in conformità ad un metodo raccomandato dalle linee guida dell'OCSE e che corrisponde alla parte del margine di utile operativo superiore a 2,74% realizzato da tale società figlia, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA.
La remunerazione è imponibile quando vi sono servizi identificabili, obblighi reciproci e un nesso diretto tra i servizi e il compenso. Il fatto che l’importo sia variabile o determinato con un metodo OCSE di transfer pricing non esclude l’imponibilità, se i criteri sono stabiliti in anticipo e il compenso non è aleatorio.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
A differenza di una società holding le cui attività sono limitate all'assunzione di partecipazioni finanziarie in altre società senza che essa interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, la Arcomet Belgio interviene attivamente nella gestione della Arcomet Romania nell'ambito delle transazioni soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2 della direttiva IVA, quali la fornitura di servizi commerciali alla propria società figlia.
La mera detenzione di partecipazioni non costituisce attività economica rilevante ai fini IVA; può invece esserlo l’intervento diretto o indiretto della holding nella gestione della partecipata, quando comporta la fornitura di servizi a titolo oneroso.
Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
Nel procedimento principale, l'amministrazione finanziaria poteva esigere dalla Arcomet Romania che essa dimostrasse che i servizi di cui trattasi a monte erano stati effettivamente forniti dalla Arcomet Belgio e che la Arcomet Romania li aveva effettivamente utilizzati per le sue proprie operazioni soggette ad imposta, ma non si poteva esigere da quest'ultima che essa dimostrasse la necessità o l'opportunità di tali servizi per le sue operazioni soggette ad imposta.
La detrazione richiede che i servizi siano stati effettivamente resi e utilizzati dal soggetto passivo per le proprie operazioni imponibili. Non è invece richiesto che l’acquisto sia necessario, opportuno o economicamente redditizio.
Articolo 178, lettere a) e f), della direttiva 2006/112/CE
Qualora le autorità tributarie giungano alla conclusione che le fatture prodotte dal soggetto passivo non soddisfano i requisiti formali previsti dalla normativa nazionale che ha recepito la direttiva IVA, esse possono, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, senza che il principio di proporzionalità vi si opponga, verificare se le condizioni sostanziali di tale diritto siano soddisfatte ed esigere a tal fine la produzione di prove supplementari da parte del soggetto passivo.
La fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma la sua presenza non impedisce controlli sui requisiti sostanziali. Se la fattura è carente, l’amministrazione può chiedere prove ulteriori, purché pertinenti e proporzionate alla verifica.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo, un conguaglio di transfer pricing può costituire il prezzo di un servizio imponibile: conta la realtà economica dell’operazione, non il fatto che il corrispettivo sia calcolato secondo regole OCSE o abbia anche una funzione di allineamento dei margini.
- Per ravvisare una prestazione a titolo oneroso occorre verificare se esistano servizi concretamente identificabili, un rapporto giuridico con obblighi reciproci e un nesso diretto tra servizio e pagamento. Un corrispettivo variabile non esclude tale nesso se formula e criteri di calcolo sono predeterminati.
- La società capogruppo che si limita a detenere partecipazioni non presta, per questo solo fatto, servizi imponibili; la conclusione può cambiare se interviene nella gestione della controllata fornendole servizi effettivi.
- Chi chiede la detrazione deve poter provare che i servizi fatturati sono stati realmente resi e impiegati per operazioni imponibili. L’amministrazione può richiedere documentazione integrativa, ma le prove devono essere necessarie e proporzionate.
- La detrazione non dipende dalla dimostrazione che il servizio acquistato fosse indispensabile, conveniente o opportuno: è sufficiente il suo effettivo utilizzo per le operazioni imponibili, ferme le altre condizioni previste dalla disciplina IVA.
- La decisione della Corte di giustizia fornisce l’interpretazione del diritto UE ma non determina da sola l’esito del contenzioso nazionale: spetta al giudice del rinvio accertare i fatti, valutare le prove e decidere la controversia.
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