Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un collaboratore esperto linguistico di un ateneo, assunto ab origine come CEL ai sensi della normativa del 1995, senza mai avere rivestito la qualifica di ex lettore di madrelingua straniera. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del trattamento retributivo del ricercatore confermato a tempo definito per il periodo di svolgimento del rapporto, sostenendo la sostanziale identità delle mansioni rispetto agli ex lettori e denunciando una discriminazione economica contraria ai principi costituzionali e unionisti. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva invece rigettato le domande ulteriori rispetto a quelle già coperte da giudicato interno, affermando che la disciplina speciale dettata per gli ex lettori e poi per i collaboratori derivati da tale categoria non si applica ai CEL assunti direttamente; aveva inoltre ravvisato un giudicato esterno su un precedente giudizio fra le stesse parti e disposto la restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione poi cassata, escludendo l'applicazione dell'art. 2033 c.c. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c., di norme costituzionali e unioniste e della normativa sopravvenuta, assumendo che le fonti successive e la procedura d'infrazione UE avrebbero imposto l'estensione del trattamento economico degli ex lettori anche ai CEL assunti direttamente; (2) violazione del principio di non discriminazione e delle norme sul giusto salario, sostenendo la natura discriminatoria del diverso trattamento; (3) violazione degli artt. 2094, 2099 e 2103 c.c. e nullità per difetto di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente pronunciato sulla domanda subordinata di aumenti stipendiali; (4) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per l'erroneo riconoscimento del giudicato esterno; (5) violazione delle regole di correttezza e della disciplina sulla restituzione, con richiesta di maggiore rateizzazione dell'obbligo restitutorio, invocando il legittimo affidamento e la tutela convenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale dell'Università. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché diretti, sostanzialmente, a rimettere in discussione il principio di diritto già affermato nella precedente sentenza rescindente, principio secondo cui ai collaboratori esperti linguistici assunti direttamente come tali non si applica la disciplina speciale prevista per gli ex lettori di madrelingua straniera. Ha escluso che la normativa sopravvenuta, la procedura d'infrazione europea o il richiamo alle pronunce della Corte di giustizia potessero sovvertire tale assetto, perché riferiti alla diversa categoria degli ex lettori. Il quarto motivo, relativo al giudicato esterno, è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull'autonoma ratio decisoria principale. Il quinto motivo, sulla restituzione delle somme e sulla rateizzazione, è stato ritenuto inammissibile perché la restituzione delle somme pagate in forza di sentenza non definitiva e poi riformata non è assimilabile alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., né ricorrevano i presupposti per invocare il legittimo affidamento o le garanzie convenzionali richiamate. Anche il ricorso incidentale dell'Università sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra il ricorrente principale e l'Università; nulla è stato disposto verso l'I.N.P.S.; è stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata nel ricorso principale; la Corte esclude che vi sia spazio per sovvertire il principio di diritto già affermato nella sentenza rescindente.
art. 36 Cost.
Invocato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; la Corte lo ritiene non idoneo, nel caso concreto, a fondare l'estensione del trattamento richiesto al collaboratore linguistico assunto direttamente.
art. 3 Cost.
Invocato in chiave di non discriminazione; la Corte esclude una disparità rilevante, perché la disciplina speciale riguarda solo gli ex lettori.
art. 117 Cost.
Richiamato in connessione con il principio di non discriminazione derivante dal diritto UE; la Corte esclude la violazione poiché il presupposto fattuale dedotto è errato.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la riconducibilità del rapporto alle regole del lavoro subordinato e l'identità delle mansioni.
Invocato per la determinazione della retribuzione; la Corte ribadisce che, per i CEL assunti direttamente, il trattamento resta quello della contrattazione collettiva applicabile.
Invocato per il profilo di equivalenza delle mansioni e degli sviluppi economici; la censura è respinta come diretta a rimettere in discussione il principio già fissato.
Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo assorbente l'inammissibilità dei motivi principali.
Richiamato per difetto di motivazione; la Corte reputa la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e comunque non decisiva ai fini del ricorso.
Invocato per contestare il giudicato esterno; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Richiamato in relazione al giudicato formale; la questione non incide sull'esito perché non supera la ratio principale.
Invocato dal ricorso incidentale sulle spese; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue il criterio discrezionale del giudice di merito.
La Corte riafferma che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale/integrale delle spese è insindacabile in cassazione, salvo violazioni non dedotte.
Escluso dalla Corte come base della restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza non passata in giudicato e poi riformata.
Richiamato insieme alla buona fede per sostenere una richiesta di rateizzazione più ampia; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.
Invocato dal ricorrente per il legittimo affidamento e la correttezza nell'obbligo restitutorio; la Corte non lo ritiene applicabile alla situazione descritta.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato a sostegno della tutela dell'affidamento patrimoniale; la Corte lo ritiene inconferente in presenza di somme corrisposte provvisoriamente in esecuzione di una sentenza sub iudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per ricorso principale e incidentale.
Richiamato come base normativa del rapporto dei collaboratori esperti linguistici assunti direttamente, con rinvio alla contrattazione collettiva per il trattamento economico.
art. 51 CCNL 21.5.1996 comparto Università
Richiamato quale fonte collettiva che disciplina il trattamento dei collaboratori esperti linguistici e la conservazione del miglior trattamento per alcune posizioni pregresse.
Interpretato come norma riferita ai soli ex lettori di madrelingua straniera poi divenuti collaboratori linguistici, non ai CEL assunti direttamente.
Richiamato per ribadire che l'adeguamento retributivo al trattamento del ricercatore confermato concerne gli ex lettori e opera entro limiti temporali e soggettivi precisi.
Richiamato dal ricorrente come sopravvenienza normativa; la Corte esclude che incida sulla fattispecie, anche perché rimette la determinazione alla contrattazione collettiva.
art. 22 CCNL comparto Università 2003
Richiamato nel ricorso per sostenere il diritto agli aumenti stipendiali; la censura è respinta.
Massime di principio
- La disciplina speciale che riconosce agli ex lettori di madrelingua straniera poi divenuti collaboratori linguistici un trattamento parametrato al ricercatore confermato non si estende ai collaboratori esperti linguistici assunti direttamente come tali, se non abbiano mai rivestito la qualifica di ex lettori.
- Quando il giudizio di rinvio è definito sulla base di un principio di diritto già enunciato dalla sentenza rescindente, i motivi che mirano a rimettere in discussione quel principio sono inammissibili, salvo un effettivo ius superveniens idoneo a incidere sulla regola applicabile.
- La sopravvenienza normativa e gli atti richiamati in tema di tutela degli ex lettori non valgono per soggetti appartenenti a una diversa categoria contrattuale, se la ratio della disciplina è specificamente rivolta a sanare la posizione degli ex lettori.
- La restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza non definitiva poi riformata non è, di regola, una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; la richiesta di rateizzazione dell'obbligo restitutorio va valutata alla luce della natura provvisoria dell'attribuzione.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15959/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15960/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15967/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15969/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15970/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2025 del 15/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →