Cassazione Civile, Ordinanza n. 16759/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente solo dopo aver ottenuto l’estratto di ruolo, di due cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2009 e 2010, deducendone il difetto di notificazione. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello, ritenendo invalida una delle cartelle e rigettando il resto. In Cassazione, l’amministrazione finanziaria ha dedotto: (1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la richiesta di maggiore rateazione presentata dal contribuente dimostrasse la conoscenza della cartella e quindi la tardività del ricorso; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo la validità della notificazione della cartella mediante servizio postale. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 139, comma 4, c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, nonché nullità della sentenza, assumendo l’inesistenza della notifica di un’altra cartella effettuata tramite messo notificatore in situazione di irreperibilità relativa, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente che il ricorso originario del contribuente fosse inammissibile perché diretto contro l’estratto di ruolo, atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, salvo i casi speciali introdotti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti. Poiché nel caso concreto non erano state dedotte né ricorrevano le speciali situazioni che consentono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese, valorizzando il carattere sopravvenuto della disciplina applicata.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro sulla tempestività dell’impugnazione, ma la Corte non vi fonda la decisione finale, che viene invece risolta per l’inammissibilità dell’originaria impugnazione dell’estratto di ruolo.
Invocato per contestare la valutazione delle prove in ordine alla notificazione della cartella.
art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione della cartella di pagamento.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso principale e incidentale (violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo).
art. 139, quarto comma, c.p.c.
Invocato dal contribuente per sostenere l’irregolarità della notificazione eseguita tramite messo notificatore in caso di irreperibilità relativa.
art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alle formalità della notificazione degli atti tributari.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che delimita gli atti impugnabili nel processo tributario; l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo eccezioni previste dalla legge.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto [...] oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
La Corte applica la disposizione sopravvenuta anche ai processi pendenti e afferma che l’impugnazione diretta del ruolo/cartella è ammessa solo nei casi tipizzati di concreto pregiudizio ivi previsti.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Indicato come norma che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
Norma di conversione del d.l. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato come uno dei casi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella notificata invalidamente.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come altra ipotesi tipizzata di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato in connessione alle verifiche che possono incidere sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Corte cost. n. 190 del 17/10/2023
Citata per affermare la legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Richiamata per l’applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’estratto di ruolo non è di regola un atto autonomamente impugnabile; la sua contestazione può essere ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica anche ai giudizi pendenti.
- Quando manca la dimostrazione di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge, il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo tale anche in sede di legittimità, cassando la decisione contraria senza rinvio.
- Le questioni relative alla validità della notificazione e alla tempestività dell’impugnazione restano assorbite se l’atto originariamente impugnato non è suscettibile di autonoma impugnazione.
- La sopravvenienza normativa che incide sull’ammissibilità dell’azione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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