Cassazione Civile, Ordinanza n. 25137/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per l’anno d’imposta 2005, con rettifica dei ricavi sulla base degli studi di settore e conseguente rideterminazione degli imponibili ai fini IRAP e IVA; ai soci furono poi rideterminati i redditi di partecipazione ai fini IRPEF, con emissione anche di cartelle di pagamento. La società e uno dei soci impugnarono gli atti avanti ai giudici tributari. In Cassazione i ricorrenti dedussero, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse stato correttamente instaurato e che le prove offerte fossero idonee a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore. Con il secondo motivo denunciarono omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla valutazione delle giustificazioni rese dalla contribuente. L’Agenzia resistette e propose ricorso incidentale, lamentando a sua volta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 14 del d.P.R. n. 602/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al trattamento delle impugnazioni degli avvisi e delle cartelle.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito delle censure relative agli studi di settore e alla motivazione dell’accertamento, perché ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario. Ha osservato che, trattandosi di accertamento unitario nei confronti di società di persone e soci, la controversia doveva svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società. In appello non risultava presente una delle socie, né in Cassazione risultavano regolarmente evocati la socia mancante e l’agente della riscossione. La sentenza della CTR è stata quindi dichiarata nulla e cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché riesamini la causa nel rispetto del litisconsorzio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti come norma violata nella disciplina dell’accertamento tributario e della valutazione delle prove
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di rettifica del reddito
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti come norma violata in materia di accertamento IVA
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla Corte per affermare l’unitarietà dell’accertamento nei confronti delle società di persone e dei soci
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel ricorso incidentale dell’Agenzia in relazione alle cartelle di pagamento
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia
richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove
richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizio di nullità processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo o motivazione insufficiente
richiamato per la trattazione camerale
art. 14815/2008 Sez. U.
citata come precedente sul litisconsorzio necessario nei giudizi tributari unitari
art. 13073/2012 Sez. U.
citata come precedente sul litisconsorzio necessario nei giudizi tributari unitari
art. 25300/2014 Sez. U.
citata come precedente sul litisconsorzio necessario nei giudizi tributari unitari
art. 16730/2018 Sez. U.
citata come precedente sul litisconsorzio necessario nei giudizi tributari unitari
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad accertamenti unitari effettuati nei confronti di società di persone e dei relativi soci, la controversia ha carattere inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo processo.
- La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di legittimità.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario emerge in Cassazione, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
- La verifica del rispetto del contraddittorio processuale precede l’esame del merito delle censure sull’accertamento tributario e travolge anche eventuali ricorsi incidentali dipendenti dal medesimo vizio processuale.
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