Cassazione Civile, Ordinanza n. 31958/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso per il recupero dell’accisa sull’energia elettrica prodotta nell’anno 2014 da una società consortile operante nel settore energetico. La contribuente aveva contestato l’atto sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista per l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, nonché invocando la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento e delle regole sull’interpello. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 10 L. 212/2000, per avere la CTR limitato l’effetto dell’affidamento alla sola disapplicazione delle sanzioni; 2) nullità per omessa motivazione in relazione alle circostanze di fatto che avrebbero impedito un nuovo accertamento in malam partem; 3) violazione dell’art. 11 L. 212/2000, per non avere riconosciuto la nullità della pretesa nonostante una risposta ad interpello e altri atti amministrativi favorevoli; 4) violazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995 e di altre norme, per il mancato riconoscimento della qualifica di autoproduttore; 5) omessa pronuncia sugli interessi legali richiesti; 6) violazione dell’art. 10 L. 212/2000 per l’illegittimità degli interessi, pur in presenza del riconoscimento del legittimo affidamento. In corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato ai primi quattro motivi aderendo all’orientamento consolidato della Cassazione contrario alla propria tesi, insistendo solo sui motivi relativi agli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preso atto della rinuncia ai primi quattro motivi, che quindi non sono stati esaminati nel merito. Quanto ai motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, ha ritenuto il primo infondato e il secondo inammissibile. In particolare, ha escluso l’omessa pronuncia perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato il tema dell’art. 10 L. 212/2000 e aveva rilevato che l’Agenzia aveva richiesto il solo tributo, escludendo una controversia sugli accessori. Inoltre, ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente allegato e dimostrato il contenuto dell’atto impugnato e, quindi, il concreto interesse a censurare la parte relativa agli interessi legali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla contribuente per sostenere l’applicazione del principio di buona fede e legittimo affidamento anche al tributo e agli accessori; la Corte, richiamando la decisione impugnata, non ha riconosciuto la fondatezza della censura sugli interessi e ha ritenuto che, nel caso concreto, la pretesa riguardasse solo il tributo.
È stato dedotto come norma sull’interpello, ma la Corte ha preso atto che non risultava proposta una domanda di interpello specifica nei modi previsti per l’esenzione invocata, con conseguente insussistenza del vincolo per l’Amministrazione.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995
Norma sull’esenzione dall’accisa per l’energia autoprodotta; la controversia verteva sulla sua applicabilità all’energia ceduta ai consorziati, questione poi abbandonata dalla ricorrente con rinuncia ai motivi relativi.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995
Richiamato dalla contribuente come base dell’esenzione invocata per l’energia prodotta e consumata in proprio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Dedotto come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata esaminata solo quanto ai motivi residui e comunque non accolta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Invocato per omessa pronuncia sulla questione degli interessi; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che la sentenza avesse comunque deciso sul punto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale norma che inserisce il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia a uno o più motivi rende superflua ogni decisione sulla loro fondatezza, con conseguente esame limitato alle censure residuanti.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza impugnata abbia comunque statuito, anche implicitamente, sulla questione devoluta, escludendo la sussistenza di un autonomo contrasto sul punto.
- Chi deduce in cassazione un errore di diritto deve comunque indicare in modo specifico il fatto processuale e la situazione concreta rilevante, perché l’interesse a impugnare deve tradursi in un vantaggio pratico conseguibile dall’annullamento richiesto.
- La censura relativa agli accessori del credito tributario richiede una precisa allegazione del contenuto dell’atto impositivo e della concreta pretesa avanzata, non essendo sufficiente una contestazione astratta.
- Il principio del legittimo affidamento e le regole sull’interpello operano solo nei limiti in cui risulti effettivamente formulata e riconoscibile una specifica istanza idonea a vincolare l’Amministrazione secondo la disciplina applicabile.
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