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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21417/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007 emesso a seguito di indagini bancarie della Guardia di finanza sui suoi conti correnti. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione versamenti ritenuti non giustificati per euro 45.638,32 e operazioni extra conto per euro 1.936, con conseguente IRPEF accertata e sanzioni. Il contribuente sosteneva che le movimentazioni corrispondessero in gran parte a ratei di pensione percepiti dall’INPS, dimostrati tramite CUD e dalla corrispondenza degli importi e della cadenza mensile degli accrediti. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo provata la provenienza non reddituale delle somme contestate e irrilevanti, per modestia, i residui versamenti di importo complessivo pari a circa euro 1.936/1.963. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/meramente apparente della motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR apoditticamente ritenuto assolto l’onere probatorio del contribuente; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. perché la CTR avrebbe ritenuto superata la presunzione di maggior reddito senza prova specifica e analitica dei ratei di pensione, non bastando il CUD; 3) medesima violazione per avere considerato irrilevanti i residui versamenti di modesta entità; 4) nuovamente violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sulla irrilevanza reddituale delle somme residue.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al "minimo costituzionale": la CTR aveva spiegato perché considerava giustificati i versamenti contestati e perché reputava irrilevanti, ai fini reddituali, i versamenti residui di modestissimo importo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché formulati sotto la veste della violazione di legge ma diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; inoltre, la censura sull’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato erroneamente attribuito a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito della prova. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l’intimato. È stato inoltre dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione succinta ma intellegibile e logicamente articolata è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente può essere dedotto solo nei limiti del controllo sul rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all’art. 32 a sostegno della disciplina degli accertamenti tributari fondati sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le movimentazioni sui conti del contribuente sono poste a base della presunzione di redditi non dichiarati, superabile con prova contraria idonea.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina delle presunzioni legali e della prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione sussiste solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non se si contesti l’apprezzamento con cui il giudice ritiene assolto l’onere.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è sindacabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è sufficiente lamentarne la mera sinteticità o la non condivisibilità.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece si contesta che il giudice abbia valutato male le prove o abbia ritenuto raggiunta la prova contraria, la censura attiene al merito e non alla ripartizione dell’onere probatorio.
  • In materia di accertamenti bancari, la prova contraria del contribuente può essere ritenuta raggiunta anche mediante un ragionamento presuntivo fondato sulla corrispondenza tra accrediti contestati e redditi dichiarati o percepiti, purché il giudice di merito esponga una motivazione logicamente comprensibile.
  • La qualificazione come non reddituali di movimentazioni di modesta entità può essere apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Non è consentito trasformare un motivo di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del materiale presuntivo già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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