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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25676/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2006, disposta nei confronti di una professionista avvocata che svolgeva attività libero-professionale e non aveva versato contributi soggettivi alla Cassa forense. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione, ritenendo dovuto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla Cassa ma percettori di redditi professionali non occasionali, escludendo la prescrizione del credito contributivo e ritenendo corretta l'applicazione delle sanzioni civili per evasione contributiva. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995 e dell'art. 18 L. 111/2011, sostenendo che i professionisti iscritti ad albi non sarebbero tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e, in subordine, che i contributi sarebbero dovuti solo sulla parte di reddito eccedente la soglia prevista dall'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2004. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione del credito dovesse decorrere dal 14 giugno 2007 e non dalla data ritenuta dalla Corte territoriale, e contestava altresì la sussistenza del dolo necessario per le sanzioni da evasione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il principio per cui gli avvocati iscritti ad albi ma non alla Cassa Forense, quando producono redditi derivanti da attività professionale abituale non assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS; ha inoltre chiarito che il superamento della soglia reddituale rileva solo quale presupposto dell'obbligo contributivo, mentre la base imponibile resta costituita dall'intero reddito prodotto e non dalla sola quota eccedente. Ha invece accolto il secondo motivo solo in parte: ha confermato che il dies a quo della prescrizione va individuato tenendo conto del differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 14 giugno 2007, ritenuto fonte normativa rilevante, ma ha escluso, per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, che siano dovute sanzioni civili per l'omessa iscrizione riferita al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla parte sulle sanzioni civili e, decidendo nel merito, è stato dichiarato che nulla è dovuto a tale titolo per l'anno 2006. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo non coperta da altra contribuzione previdenziale idonea a costituire una posizione previdenziale in loro favore.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore; conseguentemente, per il 2006 le sanzioni non sono dovute.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2004

    la soglia reddituale ivi prevista rileva per l'insorgenza dell'obbligo contributivo in ipotesi di attività autonoma occasionale, ma non limita la base imponibile alla sola parte eccedente la soglia quando l'obbligo sussiste.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto dei differimenti del termine di versamento dei contributi previsti dai D.P.C.M. applicabili.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997

    il D.P.C.M. può modificare i termini degli adempimenti contributivi e fiscali; il differimento del termine integra la disciplina primaria e rileva anche per la prescrizione del credito contributivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti ad albi professionali ma non iscritti alla Cassa forense, se producono redditi derivanti da attività professionale abituale non coperta da contribuzione previdenziale che dia luogo a una posizione previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
  • Ai fini dell'obbligo verso la Gestione separata, il superamento della soglia reddituale prevista dalla disciplina speciale è rilevante come presupposto dell'obbligo, ma non comporta che i contributi vadano calcolati solo sulla parte di reddito eccedente: l'imponibile resta l'intero reddito prodotto.
  • Nel valutare la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo va individuato considerando anche i differimenti del termine di versamento stabiliti dal D.P.C.M. applicabile, che integra la disciplina dei termini contributivi.
  • La natura regolamentare del D.P.C.M. che differisce i termini di versamento lo rende rilevante non solo per l'adempimento, ma anche per il momento da cui il credito contributivo può essere fatto valere ai fini della prescrizione.
  • Per le sanzioni civili connesse all'omessa iscrizione alla Gestione separata degli avvocati non iscritti alla Cassa, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale esonera dal pagamento per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma censurata, con efficacia sui rapporti non ancora esauriti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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