Cassazione Civile, Ordinanza n. 21237/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2003, l'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società vinicola, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti per l'acquisto di mosto. In conseguenza della ritenuta fittizietà delle operazioni, erano stati recuperati a tassazione costi per euro 699.918,00 ai fini IRES e IVA indetraibile per euro 139.984,00, con irrogazione di sanzioni. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva annullato la pretesa ritenendo non sufficienti gli indizi raccolti dall'ufficio, fondati sul PVC e su atti dell'indagine penale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due per violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni senza considerare complessivamente gli elementi indiziari raccolti; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo; il quarto per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse travisato l'oggetto della pretesa impositiva attribuendole un contenuto più ampio di quello effettivo.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società controricorrente relative a improcedibilità e difetto di autosufficienza, ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato le regole di valutazione della prova presuntiva in materia tributaria e avesse esaminato gli indizi in modo atomistico, trascurando la necessaria valutazione complessiva. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'onere di produzione degli atti e documenti richiamati nel ricorso è assolto, in base al principio di strumentalità delle forme, anche tramite il deposito del fascicolo di parte del giudizio di merito o della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio; nei giudizi tributari, il ricorrente non è tenuto a produrre il proprio fascicolo se già acquisito al fascicolo d'ufficio.
È necessaria la specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento, a pena di inammissibilità.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base del potere di accertamento induttivo e della contestazione fiscale, in relazione alla prova dell'inesistenza delle operazioni.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma di riferimento per l'accertamento IVA e il recupero dell'imposta indebitamente detratta.
L'amministrazione finanziaria deve provare l'oggettiva inesistenza delle operazioni; il contribuente può opporre prova contraria.
Gli indizi possono costituire fonte di presunzione semplice se valutati secondo gravità, precisione e concordanza.
La prova presuntiva va ricavata da un giudizio globale e non atomistico degli indizi; il controllo di legittimità interviene se il giudice di merito non applica correttamente i criteri legali di formazione della presunzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova e di valutazione delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.
Richiamato per il vizio di extrapetizione, anch'esso assorbito.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nei giudizi tributari i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova dell'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate può essere fornita dall'amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione degli indizi non può essere atomistica: il giudice deve esaminarli nel loro insieme, collocandoli in un quadro unitario in cui ciascun elemento rafforza gli altri e ne riceve a sua volta conferma.
- La censura di violazione dei criteri legali di formazione della prova presuntiva è scrutinabile in cassazione quando il giudice di merito abbia trascurato la valutazione di sintesi degli elementi indiziari o abbia attribuito rilievo decisivo all'assenza di singoli documenti senza considerare il complesso del materiale probatorio.
- In materia tributaria, il contribuente conserva sempre la possibilità di fornire prova contraria rispetto alla presunzione semplice posta a fondamento dell'accertamento.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, nei giudizi tributari la parte non è tenuta a produrre nuovamente il proprio fascicolo di merito se esso è già acquisito al fascicolo d'ufficio, purché il ricorso indichi specificamente dove reperire gli atti richiamati.
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