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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato sinteticamente, ai fini IRPEF per gli anni 2005 e 2006, il reddito dichiarato dal contribuente sulla base della disponibilità di un'abitazione principale di 218 mq, di cui egli era nudo proprietario, di un mutuo ipotecario, di un'autovettura, di un premio assicurativo e di spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente sosteneva che il redditometro fosse stato applicato erroneamente, sia perché egli era soltanto nudo proprietario dell'immobile, sia perché aveva ricevuto aiuti economici da familiari, aveva smobilizzato somme e aveva percepito un'eredità di 108.000 euro. Contestava inoltre che l'immobile fosse utilizzato anche da familiari della moglie e che, quindi, le spese e la disponibilità del bene non potessero essergli imputate integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto legittimo considerare, ai fini del redditometro, l'utilizzo effettivo dell'abitazione e le relative spese anche se il contribuente era formalmente soltanto nudo proprietario. Ha inoltre stabilito che la mera prova dell'eredità non dimostra automaticamente che essa sia stata utilizzata, o fosse concretamente utilizzabile, per sostenere le spese contestate. Tuttavia, la CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente le certificazioni anagrafiche dalle quali risultava che altri familiari abitavano nello stesso immobile. Tale circostanza poteva incidere sulla quota di disponibilità del bene e sulla ripartizione delle spese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei fatti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    L'accertamento sintetico può fondarsi su elementi indicativi di capacità contributiva; il contribuente può fornire la prova che il maggior reddito deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

    Il redditometro consente di presumere un maggior reddito sulla base delle spese e dei beni nella disponibilità del contribuente, ma quest'ultimo può fornire una prova contraria concreta e documentata. Non è necessariamente richiesta la prova puntuale dell'impiego delle somme alternative, ma devono emergere elementi che dimostrino la loro disponibilità, consistenza e durata e che rendano plausibile il collegamento con le spese contestate.

  • D.M. Finanze 10 settembre 1992, art. 2, comma 1

    I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona che, "a qualsiasi titolo o anche di fatto", li utilizza o ne sopporta i relativi costi.

    Ai fini del redditometro prevale la disponibilità materiale ed effettiva del bene rispetto alla titolarità formale. Anche il nudo proprietario può essere considerato beneficiario del bene se lo utilizza concretamente e sostiene le spese di gestione.

  • D.M. Finanze 10 settembre 1992, art. 3, comma 2

    Gli importi degli indici possono essere proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti o che egli ne sostiene solo in parte le spese.

    Quando un'abitazione o altro bene è utilizzato anche da terzi e il contribuente non ne sostiene integralmente i costi, gli indici redditometrici devono essere eventualmente ridotti. La verifica deve riguardare l'effettiva signoria di fatto esercitata sul bene e la concreta ripartizione delle spese.

  • Codice civile, artt. 2727, 2729 e 2697

    Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti e gravi, precisi e concordanti; chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi.

    L'accertamento sintetico utilizza presunzioni, ma il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi o contrari, come la provenienza delle somme da eredità o aiuti familiari e la loro concreta disponibilità nel periodo considerato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono proporsi domande nuove e, salvo eccezioni previste dalla legge, nuove eccezioni.

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, mentre non impedisce all'Amministrazione di contestare in appello la fondatezza delle deduzioni e delle prove addotte dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    L'omessa valutazione di documenti o fatti potenzialmente decisivi, come le certificazioni anagrafiche relative alla presenza di altri occupanti dell'immobile, può giustificare la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel redditometro conta soprattutto la disponibilità e l'utilizzo effettivo del bene, non solo la titolarità formale: anche il nudo proprietario può essere considerato responsabile delle spese se usa direttamente l'immobile.
  • Se un bene è utilizzato anche da altri soggetti, il contribuente deve documentare tale circostanza e la concreta ripartizione delle spese; in caso contrario l'Amministrazione può imputargli integralmente l'indice di capacità contributiva.
  • La prova di un'eredità, di un prestito o di aiuti familiari non è di per sé sufficiente a superare il redditometro: occorre dimostrare disponibilità, importo, durata e plausibile collegamento temporale con le spese contestate.
  • Le somme ricevute dopo la sostenzione delle spese non possono normalmente giustificare retroattivamente quelle spese, salvo che sia dimostrata una disponibilità preesistente o un collegamento finanziario concreto.
  • Le certificazioni anagrafiche sono elementi potenzialmente decisivi, ma devono essere integrate, quando necessario, da prove sull'effettivo uso dell'immobile e sulla contribuzione degli altri occupanti ai costi.
  • In Cassazione è necessario indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura e spiegare perché l'errore denunciato incide concretamente sulla soglia o sul risultato dell'accertamento.

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