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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00210/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili, determinando un reddito d'impresa superiore a quello dichiarato e applicando maggiori IRES, IRAP e IVA. La pretesa si fondava su un accertamento analitico-induttivo eseguito anche sulla base di dichiarazioni rese da clienti, verifiche documentali e irregolarità nelle fatture, oltre che su movimentazioni bancarie dei soci. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso emesso prima del termine dilatorio di sessanta giorni sulla base di una ragione d'urgenza diversa da quella indicata dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l'urgenza non può coincidere con i medesimi fatti posti a base dell'accertamento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o abnorme; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, contestando il metodo di calcolo dei ricavi in via induttiva, la media di sottofatturazione e l'esiguità/irrilevanza del campione di clienti intervistati rispetto all'annualità accertata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla questione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, osservando che la CTR aveva fondato la sussistenza dell'urgenza su elementi emergenti dal verbale della Guardia di Finanza e richiamati nell'avviso, non sulla sola imminente decadenza dell'Ufficio. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e superava il minimo costituzionale. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto, e comunque infondato perché l'accertamento analitico-induttivo può basarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, su dati e notizie comunque raccolti, anche mediante media aritmetica o ponderata, e anche su elementi riferiti ad annualità diverse, se logicamente valorizzati dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR ha deciso sulla base di elementi già contenuti nel verbale della Guardia di Finanza e richiamati nell'avviso di accertamento.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni d'urgenza, da valutare ex ante; tali ragioni devono essere provate dall'Amministrazione e non possono consistere nella mera prossima scadenza della decadenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale".

  • art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza di motivazione rileva solo se la sentenza è del tutto priva di ragionamento comprensibile, o presenta motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza quale error in procedendo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento analitico-induttivo consente di determinare maggiori ricavi anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e con l'utilizzo di dati e notizie comunque raccolti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Viene richiamato quale norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la legittimità dell'avviso emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni post-verifica richiede una ragione d'urgenza specifica, preesistente alla notifica e dimostrata dall'Amministrazione; non è sufficiente la sola imminenza della decadenza.
  • La ragione d'urgenza può essere desunta anche da elementi contenuti nel verbale della Guardia di Finanza o in atti richiamati dall'avviso, purché tali elementi siano oggettivamente idonei a giustificare la notifica immediata.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più consentita la critica alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tale.
  • L'accertamento analitico-induttivo del reddito può fondarsi su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, su dati anche indiretti e su risultanze documentali o testimoniali raccolte dall'Amministrazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La media aritmetica o ponderata dei ricarichi e la valorizzazione di elementi riferiti ad annualità diverse possono essere utilizzate nel ragionamento presuntivo, se il giudice di merito le reputa logicamente significative e coerenti con l'insieme degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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