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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, depositata il 7 gennaio 2009, che aveva confermato il rigetto del loro ricorso contro due avvisi di accertamento relativi a costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile per operazioni reputate inesistenti, nei rapporti con B.M. s.r.l. e CTC. Hanno dedotto: 1) l’irregolarità della notifica degli accertamenti, lamentando la mancata produzione dell’avviso di ricevimento; 2) un vizio di motivazione sulla medesima questione; 3) la carente motivazione degli avvisi e del processo verbale, anche per mancata indicazione delle norme violate e del criterio di rettifica adottato; 4) vizi motivazionali nella ricostruzione delle operazioni, sostenendo la propria estraneità alle condotte dei fornitori, l’effettività degli acquisti e dei pagamenti, l’operatività di B.M. s.r.l. e l’insufficienza dei rapporti con società cartiere a dimostrare la consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la contestazione sulla notifica era stata introdotta tardivamente con memorie aggiuntive, in violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, e la norma invocata non imponeva comunque il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato manifestamente infondato, poiché la CTR aveva considerato la questione e rilevato la tardività dell’eccezione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riportato puntualmente il contenuto degli atti contestati. Il quarto motivo è stato rigettato: la CTR aveva fondato la fittizietà delle operazioni su verifiche e fatti specifici, tra cui l’assenza di documentazione sull’effettività delle transazioni e sul trasporto delle merci e, per CTC, la mancata presentazione di dichiarazioni e il mancato versamento d’imposte. I pagamenti bancari non dimostravano da soli l’effettività delle operazioni; l’operatività di B.M. s.r.l. non escludeva l’inesistenza soggettiva delle operazioni nell’ambito di una frode carosello. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    La Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che l'eccezione di violazione di legge, dedotta soltanto con le memorie aggiuntive e non contenuta nel ricorso introduttivo, deve considerarsi inammissibile, in quanto motivo nuovo, proposto in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24; disposizione che consente l'integrazione dei motivi di ricorso solo quando la stessa si renda necessaria in seguito al deposito di documenti non conosciuti, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

    I motivi del ricorso tributario non possono essere integrati con nuove censure tramite memorie successive, salvo che l’integrazione si renda necessaria in seguito al deposito di documenti non conosciuti.

  • D.L. n. 261/1990, art. 3, comma 4, convertito dalla L. n. 331/1990

    In ogni caso, deve rilevarsi che del D.L. n. 261 del 1990, richiamato art. 3, comma 4, nel prevedere che la notifica dell'avviso di accertamento parziale si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, non fissa alcun obbligo di deposito dell'avviso di ricevimento in sede contenziosa.

    La disposizione individua nell’avviso di ricevimento sottoscritto il riferimento temporale per considerare avvenuta la notifica, ma non impone all’Amministrazione di depositare tale avviso nel giudizio tributario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    La norma è citata dai ricorrenti insieme alla disciplina della notifica degli accertamenti parziali, ma la decisione non ne offre un’autonoma interpretazione: la questione è risolta sulla tardività della censura e sull’assenza, nella disciplina invocata, di un obbligo di deposito dell’avviso di ricevimento.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    La disposizione è invocata dai ricorrenti per contestare la motivazione degli avvisi; la Corte dichiara la censura inammissibile perché il ricorso non riproduce puntualmente il contenuto degli atti necessari a valutarla.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56

    La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione alla motivazione degli avvisi; la Corte non ne enuncia una lettura autonoma e dichiara la doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    La disposizione è invocata per lamentare la carente motivazione degli atti, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione di merito: la relativa censura è inammissibile perché non sono stati riportati gli elementi testuali degli avvisi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una contestazione nuova introdotta soltanto con memorie successive è inammissibile, salvo che l’integrazione dei motivi sia resa necessaria da documenti non conosciuti depositati nel corso del giudizio.
  • La mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento non determina, da sola, la violazione della disciplina richiamata per la notifica degli accertamenti parziali, se tale disciplina non impone quel deposito.
  • Chi contesta in cassazione la motivazione di un avviso o la violazione di norme deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e gli elementi fattuali indispensabili: deduzioni generiche non soddisfano il principio di autosufficienza.
  • In materia di operazioni contestate come inesistenti, pagamenti effettuati tramite bonifici o conti bancari non provano necessariamente l’effettività delle transazioni; possono essere valutati insieme agli altri elementi, inclusa la documentazione commerciale e di trasporto e la concreta attività dei soggetti coinvolti.
  • L’effettiva operatività di un fornitore non esclude che le operazioni siano soggettivamente inesistenti, né il solo fatto di aver acquistato da una società sospettata di essere una cartiera prova automaticamente la consapevolezza dell’acquirente: la valutazione deve fondarsi sugli elementi concreti e sulle presunzioni esaminate dal giudice.

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