Cassazione Civile, Ordinanza n. 40174/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003-2005 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini Irpeg, Irap e Iva. L’Ufficio, dopo p.v.c. della Guardia di finanza, aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili sulla base di documentazione extracontabile relativa a rapporti con clienti e, soprattutto, di sistematici e ingenti finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci in favore della società, non coerenti con la loro situazione reddituale. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo insussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo perché gli elementi utilizzati non sarebbero stati dotati di certezza, precisione e concordanza, e aveva attribuito valore alla tesi difensiva della società circa la provenienza delle somme dal patrimonio personale dei soci e da prestiti familiari. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell’accertamento induttivo pur in presenza di gravi irregolarità contabili e di documentazione extracontabile; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e delle norme sull’accertamento tributario, lamentando che la CTR avesse invertito l’onere della prova, richiedendo all’Ufficio di dimostrare la provenienza "in nero" delle somme invece di imporre alla contribuente la prova contraria sulla diversa provenienza dei conferimenti; 3) insufficiente motivazione sulla validità della presunzione posta a base dell’accertamento, nonostante gli ingenti finanziamenti infruttiferi dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi in tema di accertamento induttivo puro e di riparto dell’onere della prova. In particolare ha affermato che, quando le scritture contabili sono complessivamente inattendibili per gravi, numerose e ripetute irregolarità, l’Amministrazione può procedere con metodo induttivo extracontabile e avvalersi anche di presunzioni semplicissime, senza dover dimostrare con il livello ordinario di gravità, precisione e concordanza tutti gli elementi del maggior reddito. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della provenienza occultata delle somme e aveva valorizzato, in modo non corretto, una presunzione di disponibilità finanziarie dei soci derivante dalla loro pluriennale attività commerciale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito, anche sulle spese. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo puro quando le irregolarità contabili sono gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l’intera contabilità; in tale ipotesi l’Ufficio può prescindere dalle risultanze formali e utilizzare anche presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo anche ai fini IVA.
Nel recupero induttivo dei ricavi, una volta fornita dall’Ufficio una valida prova presuntiva, incombe sul contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a supporto della ricostruzione induttiva.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte precisa tuttavia che nell’accertamento induttivo puro possono utilizzarsi anche presunzioni semplicissime.
art. 53 Cost.
È evocato per ribadire che l’imposizione deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo; perciò, anche nell’accertamento induttivo, i costi devono essere determinati almeno induttivamente.
Non può essere invocato per negare la deduzione dei costi nell’accertamento induttivo puro se questi devono essere comunque stimati induttivamente per evitare tassazione sul lordo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato solo in via subordinata nei motivi della ricorrente; la Corte decide però sulla base dell’impostazione dell’accertamento induttivo puro ex comma 2.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla rettifica IVA e al regime presuntivo dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata nel terzo motivo per vizio motivazionale, poi assorbito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale di cassazione.
Richiamato nella narrazione del procedimento, come disciplina del rito camerale.
art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168
Norma di introduzione del rito camerale richiamato nella decisione.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata per il rito camerale.
Massime di principio
- Nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può fondarsi su elementi anche privi dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché le scritture siano complessivamente inattendibili per irregolarità gravi, numerose e ripetute.
- Quando l’Ufficio ha fornito una valida ricostruzione presuntiva dei ricavi, l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare la diversa provenienza delle somme o i fatti idonei a neutralizzare la pretesa fiscale.
- In tema di finanziamenti dei soci a società a responsabilità limitata, la qualificazione dell’erogazione come prestito soci opponibile al Fisco richiede adeguata regolarità formale e contabile; in difetto, l’apporto può essere trattato come reimmissione di utili occultati.
- Nell’accertamento induttivo dei ricavi, anche la componente dei costi deve essere ricostruita almeno in via presuntiva, per evitare una tassazione del profitto lordo in contrasto con il principio di capacità contributiva.
- Il giudice di merito non può invertire il regime dell’onere probatorio pretendendo dall’Amministrazione la prova piena della provenienza 'in nero' delle somme quando l’ufficio abbia già offerto elementi presuntivi idonei a sostenere la ripresa a tassazione.
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