Cassazione Civile, Ordinanza n. 28565/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato per il trasporto, la custodia e la consegna di valori tra una banca e una società di vigilanza privata. Nel corso dell'esecuzione del servizio, un plico affidato alla società per essere consegnato a una filiale bancaria giunse integro e con sigillo apparentemente integro, ma all'apertura risultò contenere soltanto fogli bianchi e non le banconote per € 50.000, che la banca aveva previamente consegnato alla società come provvista. La banca chiese la restituzione della somma e il risarcimento del danno per l'asserito grave inadempimento degli obblighi di custodia e consegna. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che la società non avesse dimostrato la correttezza del comportamento dei propri dipendenti lungo il tragitto e qualificando la responsabilità come contrattuale ex artt. 1218 e 2049 c.c. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società ricorrente articolò sei motivi: 1) ultra petizione e mutamento di petitum/causa petendi per avere la banca introdotto una domanda aquiliana; 2) erronea qualificazione del contratto e mancata applicazione della disciplina del trasporto, con richiamo alla prova liberatoria ex art. 1693 c.c. e all'effetto dell'accettazione senza riserve ex art. 1698 c.c.; 3) erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. per mancanza di individuazione dell'autore materiale del fatto e difetto del nesso di occasionalità necessaria; 4) omesso accertamento della non imputabilità dell'inadempimento e della causa più probabile dell'ammanco; 5) uso scorretto del ragionamento presuntivo e degli indizi; 6) motivazione apparente e omessa pronuncia sulla possibilità che l'ammanco si fosse verificato dopo la consegna del plico alla banca. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, e inammissibili gli altri perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza colpire la ratio decidendi: la società non aveva assolto l'onere di provare che i propri dipendenti avessero tenuto un comportamento corretto per l'intera filiera del confezionamento, trasporto e consegna del plico; inoltre, in un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina anche un ordinario deposito, con conseguente obbligo di custodia e responsabilità ex art. 1218 c.c. se non si prova la causa non imputabile dell'inadempimento. La Corte ha altresì confermato la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e fatto dannoso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri, osservando che essi tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle presunzioni sulla causa dell'ammanco, attività riservata al giudice di merito. Ha confermato che la società obbligata al trasporto e alla custodia dei valori risponde ex art. 1218 c.c. se non prova che l'inadempimento è derivato da causa a sé non imputabile, e ha ribadito la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. in presenza di nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di dedotta violazione motivazionale e processuale, ma la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'asserita ultra petizione.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e alla pretesa errata applicazione delle regole processuali sui fatti non contestati e sulle prove.
Richiamato per la censura di ultrapetizione e di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione resta entro il perimetro della domanda risarcitoria proposta.
Richiamato per dedotta motivazione apparente; la Corte non ravvisa il vizio perché la motivazione del giudice di merito è ritenuta sufficiente sul punto decisivo.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente.
commi 1 n. 3, n. 4 e n. 5
Usato come norma di riferimento per i vizi dedotti in cassazione; la Corte rileva che le doglianze, in gran parte, mirano a una nuova valutazione del fatto.
La Corte ribadisce che il debitore risponde dell'inadempimento salvo prova che esso derivi da causa a lui non imputabile; nel caso di trasporto/custodia valori, la società non ha fornito tale prova.
Richiamato nei motivi come norma sulla responsabilità per fatto degli ausiliari; la Corte considera corretta la ricostruzione della responsabilità della società per l'operato dei propri preposti.
Richiamati per la censura interpretativa del contratto; la Corte non accoglie la qualificazione proposta dalla ricorrente.
Richiamato per sostenere la disciplina del contratto di trasporto.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettiva della disciplina del trasporto e del luogo di riconsegna.
Richiamato dalla ricorrente per la presunzione di responsabilità del vettore; la Corte non ne accoglie l'applicazione in senso liberatorio per la società.
Richiamato per sostenere che l'accettazione senza riserve avrebbe imposto alla banca di provare dolo o colpa grave; la Corte non segue questa impostazione.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale sul deposito, per affermare che il depositario deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere una diversa ricostruzione della responsabilità; non costituisce la ratio accolta.
La Corte conferma la responsabilità indiretta del committente/padrone per il fatto del dipendente quando vi sia nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e illecito.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che grava sulla società dimostrare la causa non imputabile dell'inadempimento.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni; la Corte osserva che le censure miravano a rivalutare gli indizi, operazione preclusa in cassazione.
Richiamato nel motivo relativo alla causalità e al criterio del più probabile che non.
Richiamato nel motivo relativo alla causalità e al criterio del più probabile che non.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto e custodia valori, la riconsegna del plico integro non esaurisce automaticamente la responsabilità del soggetto incaricato: se l'assetto negoziale include anche obblighi di custodia o deposito, il debitore risponde ex art. 1218 c.c. salvo prova rigorosa della causa non imputabile dell'ammanco.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. sussiste quando il fatto dannoso del dipendente sia reso possibile o agevolato dalle mansioni affidate, secondo il criterio dell'occasionalità necessaria; non è sempre indispensabile l'individuazione nominativa dell'autore materiale del fatto, se è certo che provenga dalla cerchia degli ausiliari.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi per stabilire quale sia la causa più probabile del danno; tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia non può fondarsi su una lettura atomistica degli atti, se la domanda proposta e la qualificazione data dal giudice restano coerenti nel perimetro del petitum sostanziale dedotto.
- Quando il ricorrente contesta la motivazione sulla ricostruzione dell'evento dannoso, deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi relativa all'onere probatorio gravante sul debitore e non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
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