Cassazione Civile, Ordinanza n. 21840/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare: gli acquirenti avevano agito in giudizio contro il venditore e contro il progettista/direttore dei lavori deducendo vizi strutturali dell'immobile e chiedendo risoluzione del contratto e risarcimento. Nel giudizio presupposto il difensore di uno dei convenuti aveva depositato atti in cui l'intervento difensivo risultava riferito, secondo i giudici di merito, sia alla persona fisica sia alla società venditrice. La Corte d'appello aveva poi condannato la società al risarcimento. Successivamente i creditori avevano iniziato l'esecuzione notificando il precetto al socio accomandatario, in proprio e quale legale rappresentante e socio accomandatario della società. Il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il titolo esecutivo non conteneva una condanna nei suoi confronti, che la società era già estinta prima del giudizio presupposto e quindi la condanna nei suoi confronti sarebbe stata inutiliter data, che il precetto era privo di sottoscrizione e che i conteggi erano errati. In cassazione ha articolato cinque motivi, tutti volti a contestare la validità della costituzione in giudizio della società estinta, la spendita della qualità rappresentativa, l'opponibilità del titolo e la dedotta inefficacia della sentenza di condanna resa nei confronti della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché l'opposizione all'esecuzione non è la sede per far valere vizi del titolo esecutivo giudiziale o per sindacare la correttezza delle scelte processuali compiute nel giudizio di cognizione presupposto, come la rituale costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia, l'interruzione del processo, l'applicazione dell'art. 299 c.p.c. o l'esistenza della procura. Ha affermato che i creditori disponevano di un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti della società e che ciò bastava per iniziare l'esecuzione contro l'accomandatario, il quale non aveva invocato il beneficio di escussione. Ha inoltre precisato che l'eventuale errore del giudice di merito nella condanna della società avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza di appello resa nel giudizio di danno, non con l'opposizione all'esecuzione. Sul piano delle spese, la Corte non ha provveduto perché il controricorso era tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non accoglie la censura e ribadisce che il vizio del titolo o della costituzione delle parti non si fa valere in opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla procura alle liti; la Corte osserva che l'esistenza o inesistenza della procura nel giudizio presupposto non è sindacabile in sede di opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione della società; la Corte esclude che l'estinzione sopravvenuta dopo l'introduzione del giudizio renda inutiliter data la sentenza di condanna.
Richiamato dal ricorrente per il regime della società in accomandita semplice; non incide sul principio affermato sulla deducibilità dei vizi del titolo solo con impugnazione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene sufficiente il titolo esecutivo ottenuto contro la società per procedere contro l'accomandatario, salvo il beneficio di escussione non invocato.
La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta dalla Corte pur mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.
La Corte rileva che il ricorrente non ha mai invocato il beneficio di escussione, quindi il titolo contro la società era azionabile nei suoi confronti.
Usato per affermare la tardività del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nelle controversie esecutive.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nelle controversie esecutive.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato insieme alle norme sulla sospensione feriale per qualificare la controversia esecutiva come sottratta alla sospensione.
Richiamato come esempio di questione processuale che non può essere sindacata in opposizione all'esecuzione.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per contestare vizi del titolo esecutivo giudiziale derivanti dal giudizio di cognizione presupposto, né per rimettere in discussione la correttezza di decisioni processuali ormai coperte dalla stabilità del titolo, dovendo tali errori essere fatti valere con i mezzi di impugnazione propri.
- La sentenza di condanna resa nei confronti di un soggetto non è inutiliter data solo perché si deduca un vizio della sua costituzione in giudizio o della sua rappresentanza: se il processo si è svolto e la violazione è stata esclusa dal giudice, la pronuncia è al più viziata, non inesistente, e richiede rituale impugnazione.
- L'estinzione della società intervenuta dopo l'introduzione del giudizio di cognizione non consente, in sede esecutiva, di paralizzare il titolo giudiziale formatosi nei confronti della società medesima; l'eventuale opposizione deve confrontarsi con la natura e con la stabilità del titolo già formatosi.
- Quando il titolo esecutivo è pronunciato contro la società, esso può essere azionato nei confronti del socio accomandatario nei limiti e secondo le regole del regime di responsabilità sociale, salvo che sia fatto valere il beneficio di escussione ove previsto e non rinunciato.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non sono sindacabili l'esistenza o la validità della procura, la rituale costituzione della parte, la dichiarazione di contumacia, la prosecuzione o interruzione del processo e, in generale, le questioni che attengono al corretto svolgimento del processo definito dal titolo giudiziale.
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