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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19221/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2001, ai fini Irpef, Irap e Iva, fondato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo illegittima la motivazione perché nell'avviso non era stato allegato l'elaborato GE.RI.CO., pur richiamato nella motivazione, con conseguente impossibilità per il contribuente di verificare il corretto impiego delle presunzioni e le concrete modalità di elaborazione dei risultati dello studio di settore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le variabili poste a base dell'accertamento erano elementi extracontabili già noti al contribuente perché da questi comunicati con lo studio di settore, e che inoltre il contribuente aveva già ricevuto invito a comparire, studio di settore e prospetto di determinazione dei ricavi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile nella parte argomentata, ma nel dispositivo ha comunque rigettato il ricorso. Nel corpo della motivazione ha affermato che l'omessa allegazione del prospetto GE.RI.CO., richiamato per relationem nell'avviso, rendeva l'atto impositivo illegittimo per motivazione non autosufficiente, poiché quel documento aveva carattere integrativo essenziale dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. La pretesa conoscenza del prospetto da parte del contribuente non è stata ritenuta dimostrata, anche perché l'Agenzia non ha assolto l'onere di autosufficienza del ricorso trascrivendo il contenuto dell'invito a comparire dal quale dedurre l'effettiva consegna del documento. Non sono state liquidate spese per mancata attività dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia quale base normativa dell'accertamento; la Corte non ne fa applicazione diversa, ma valorizza il vizio motivazionale dell'atto per mancata allegazione del documento richiamato.

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che la motivazione deve essere autosufficiente e che i documenti richiamati per relationem vanno allegati o altrimenti portati a conoscenza del contribuente.

  • artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993

    richiamati a fondamento dell'accertamento basato sugli studi di settore; la Corte precisa che il punto decisivo non è la conoscenza astratta dello studio, ma la conoscenza del prospetto concretamente elaborato.

  • art. 7 L. 212/2000

    la Corte afferma che, ai fini della legittimità della motivazione dell'avviso, devono essere allegati i documenti cui esso fa riferimento, quando non già conosciuti dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte evidenzia che era onere dell'Agenzia dimostrare, con ricorso autosufficiente, l'avvenuta conoscenza del documento da parte del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su studi di settore, l'avviso è illegittimo se richiama per relationem un prospetto determinativo dei ricavi che non sia stato allegato all'atto notificato al contribuente e non risulti comunque da questi conosciuto.
  • Ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, non è sufficiente che il contribuente conosca in astratto i parametri o le variabili dello studio di settore: occorre che possa verificare il concreto procedimento di elaborazione che ha condotto alla pretesa fiscale.
  • Il documento richiamato nell'atto impositivo assume rilievo di elemento integrativo essenziale della motivazione quando contiene i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria.
  • Se il contribuente contesta l'omessa allegazione del documento richiamato, l'amministrazione che invochi una conoscenza di fatto deve darne prova in modo specifico e autosufficiente nel ricorso per cassazione.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il destinatario dell'atto è posto in condizione di conoscere il contenuto del documento richiamato, tramite allegazione o pregressa comunicazione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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