Cassazione Penale, Sentenza n. 29349/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato, in esito a giudizio abbreviato, la condanna di un imputato per plurimi reati commessi in epoca prossima all'1 novembre 2022, fondati in particolare su intercettazioni telefoniche, sul rinvenimento in un solaio di armi, cocaina, divise e abbigliamento della Guardia di Finanza, su osservazioni di polizia giudiziaria, su videoriprese e sulle dichiarazioni di un teste. Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo che erano state autorizzate e prorogate in relazione a un diverso procedimento per rapina, senza gravi indizi di colpevolezza a suo carico, poiché in quel periodo sarebbe stato detenuto o comunque in regime di lavoro esterno non compatibile con la partecipazione alla rapina; 2) vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità del dichiarante che aveva riferito di aver conosciuto l'imputato e di aver ricevuto da lui le armi e la droga, deducendo che l'imputato non avrebbe potuto conoscerlo nel 2021 perché detenuto e che il solaio era un luogo abbandonato, potenzialmente accessibile ad altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e muoveva da una lettura erronea dell'art. 267 c.p.p., giacché le intercettazioni richiedono gravi indizi di reato e non di colpevolezza del singolo, e perché i risultati erano comunque utilizzabili nel presente procedimento sia per la connessione ex art. 12 c.p.p. sia perché relativi a reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché meramente generico e assertivo: la Corte territoriale aveva già valorizzato plurimi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del teste, tra cui il rinvenimento dei contenitori descritti nel solaio e le conversazioni intercettate che confermavano il trasporto e lo spostamento del borsone. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato confermata in appello
l'autorizzazione alle intercettazioni richiede gravi indizi di reato, non gravi indizi di colpevolezza del singolo indagato
i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili in procedimenti diversi solo salvo i casi previsti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto operante l'eccezione per reati con arresto obbligatorio in flagranza e comunque la non operatività del divieto per reati connessi
la connessione tra i reati consente, nel caso concreto, l'utilizzazione degli esiti captativi nel procedimento diverso
richiamato come limite di ammissibilità delle intercettazioni, da verificare anche per i reati connessi
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4
norme incriminatrici richiamate per il reato in materia di armi contestato nel capo a
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
norma incriminatrice richiamata per il reato in materia di armi contestato nel capo b
ricettazione contestata nel capo c
falsità/uso di segni distintivi o documenti richiamati nel capo d, contestati in concorso
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
detenzione/circolazione di sostanza stupefacente contestata nel capo f
richiamato quale disciplina del reato continuato nei capi a, b e d
richiamato per il concorso di persone nei capi b, c e d
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non non colpevole
Massime di principio
- Ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di reato; non è richiesto che vi siano già gravi indizi di colpevolezza a carico della specifica persona le cui comunicazioni vengono captate.
- Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera, nel caso esaminato, quando i reati accertati nel procedimento di destinazione siano connessi a quelli per i quali l'intercettazione era stata originariamente autorizzata e rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge, nonché quando si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
- La valutazione di attendibilità di una fonte dichiarativa è logicamente censurabile in cassazione solo se il ricorso si confronta con i riscontri individualizzanti valorizzati dai giudici di merito; non è sufficiente opporre una lettura alternativa dei fatti o ipotesi astratte di accesso di terzi al luogo del rinvenimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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