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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per plurimi episodi di detenzione e cessione illecita di cocaina e per il reato associativo contestato al capo 1. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita illegittima valorizzazione del cosiddetto giudicato cautelare; 2) la pretesa erronea dichiarazione di genericità e aspecificità dell'atto di appello, con mera riproposizione della motivazione di primo grado; 3) la mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, anche in relazione al numero minimo di partecipanti, poiché alcuni coimputati erano stati assolti, altri prosciolti per morte e altri ritenuti coinvolti solo marginalmente; 4) la mancata considerazione della frammentarietà e occasionalità delle partecipazioni; 5) l'ingiustificata attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore; 6) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto illogico anche perché il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, come attenuante anziché come fattispecie autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati perché la Corte di appello non aveva fondato la decisione sul giudicato cautelare, ma su un quadro probatorio ritenuto consistente e articolato, e perché le censure sulle intercettazioni erano generiche. Ha invece accolto i motivi centrali relativi al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non sviluppava una compiuta verifica del requisito del numero minimo di tre partecipanti, essendosi soffermata sulle posizioni solo di parte dei soggetti originariamente coinvolti, mentre per uno di essi era stato dichiarato il non doversi procedere per morte e per un altro era intervenuta assoluzione. Per tale ragione la sentenza è stata annullata con rinvio a nuovo giudizio, limitatamente alla questione della sussistenza o meno dell'associazione per delinquere. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti o comunque privi di attuale rilevanza.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La disposizione è richiamata come fattispecie autonoma di reato e non come mera circostanza attenuante; ai fini della configurabilità del reato associativo occorre comunque verificare gli elementi costitutivi dell'associazione, incluso il numero minimo di partecipanti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice delle condotte di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti; le censure sulle intercettazioni sono state ritenute generiche rispetto alla motivazione di merito che le aveva già analiticamente esaminate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione sulla sussistenza di un'associazione per delinquere deve confrontarsi in modo completo con tutte le posizioni rilevanti dei soggetti originariamente coinvolti, quando la contestazione verte anche sul numero minimo di partecipanti richiesto dalla fattispecie.
  • L'annullamento della condanna per il reato associativo può derivare dall'insufficienza della motivazione laddove la Corte territoriale non espliciti perché, nonostante assoluzioni e proscioglimenti di alcuni coimputati, il requisito strutturale del sodalizio resti comunque integrato.
  • La semplice evocazione del giudicato cautelare non basta a sorreggere la decisione di merito se la sentenza d'appello fonda in realtà il proprio convincimento su un autonomo e articolato apprezzamento del compendio probatorio.
  • Le censure che contestano la valutazione delle intercettazioni devono essere specifiche e confrontarsi con l'analitico esame già svolto dal giudice di merito; in difetto, sono inammissibili o comunque infondate sul piano argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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