Cassazione Penale, Sentenza n. 29226/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un’area nel Comune di Mercato San Severino, dove una società stava realizzando un nuovo palazzetto dello sport. In origine il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento per abuso di ufficio e abuso edilizio. Dopo l’abrogazione dell’abuso di ufficio, il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per tale reato e ha disposto il rinvio a giudizio per l’abuso edilizio. La società, quale terza interessata, ha chiesto la revoca del sequestro sostenendo che l’abrogazione dell’abuso di ufficio aveva fatto venir meno il principale presupposto della misura; che non vi erano elementi per attribuire un contributo concorsuale di un soggetto indicato nella vicenda al reato edilizio; che una determinazione della commissione tecnica comunale e una successiva delibera di giunta avevano qualificato l’intervento come di pubblico interesse e legittimo; e che il prolungato sequestro le stava arrecando un pregiudizio economico e imprenditoriale sproporzionato. Il tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto contro il rigetto della revoca. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali per avere il tribunale ritenuto formato un vincolo preclusivo sul fumus delicti nonostante i suddetti sopravvenuti elementi normativi, processuali e fattuali; con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali e vizio di motivazione per avere il tribunale dichiarato nuova la doglianza sul pregiudizio derivante dalla misura, ritenendo erroneamente che non potesse essere esaminata in appello cautelare e motivando in modo apparente o travisando l’istanza di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio non incideva sul diverso titolo cautelare dell’abuso edilizio, già scrutinato in precedenza; che la determina della commissione e la delibera comunale non avevano sanato gli abusi ma si limitavano a dichiarare l’interesse pubblico dell’opera; e che, in tema di riesame del sequestro preventivo, la sopravvenienza del decreto di rinvio a giudizio preclude la riproposizione della questione sul fumus commissi delicti, poiché il giudice dell’udienza preliminare aveva già effettuato una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza dell’accusa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il tribunale del riesame aveva comunque motivato in modo coerente rilevando che il sequestro preventivo ha natura impeditiva e che il pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, lungi dal neutralizzare la misura, confermava la persistenza delle esigenze cautelari. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è deducibile soltanto la violazione di legge; il vizio di motivazione è rilevante solo se assolutamente mancante o affetto da radicale incoerenza, completezza o ragionevolezza tali da rendere incomprensibile l’iter logico del provvedimento.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle Ammende.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio è richiamata solo come sopravvenienza rilevante nel caso concreto, ma la Corte esclude che essa incida automaticamente sul diverso titolo cautelare residuo dell’abuso edilizio.
La misura oggetto di controllo è il sequestro preventivo, qualificato come misura di tipo impeditivo, la cui persistenza può essere coerente anche in presenza di doglianze sul pregiudizio economico derivante dalla sospensione dell’attività.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo, la sopravvenienza del decreto che dispone il giudizio preclude la deduzione della mancanza del fumus commissi delicti, perché l’organo del merito ha già compiuto una valutazione giurisdizionale sulla sostenibilità dell’accusa.
- La declaratoria di abrogazione di uno dei reati originariamente contestati non travolge automaticamente il sequestro se la misura si regge anche su un diverso reato-presupposto ancora sussistente e già scrutinato dal giudice.
- Atti amministrativi successivi che qualificano un’opera come di pubblico interesse non equivalgono, di per sé, a una sanatoria degli abusi urbanistico-edilizi o a una caduta del fumus del reato edilizio.
- Nel sequestro preventivo di natura impeditiva, il pregiudizio economico derivante dalla sospensione dell’attività non esclude necessariamente le esigenze cautelari e può anzi confermare l’efficacia della misura nel bloccare la prosecuzione dell’illecito.
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali, il sindacato è limitato alla violazione di legge; la motivazione è censurabile solo se totalmente mancante o talmente carente da risultare non intellegibile, non per mera illogicità manifesta.
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