Cassazione Penale, Sentenza n. 29232/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda il procedimento incidentale de libertate nell'ambito di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria albanese per eseguire una sentenza di condanna per lesioni personali. L'interessato era sottoposto a custodia cautelare in carcere e aveva chiesto alla Corte d'appello la revoca della misura, oppure la sua sostituzione con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un familiare. Il ricorso per cassazione censurava il rigetto di tale istanza, sostenendo che il pericolo di fuga fosse stato ritenuto in modo apodittico e non sorretto da elementi specifici e concreti. La difesa valorizzava i legami familiari e sociali in Italia, la disponibilità all'ospitalità offerta dai parenti, la presenza di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro e di una domanda di protezione internazionale, nonché la dedotta insussistenza di una volontà di sottrarsi alla procedura. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva motivato soprattutto con dati relativi al radicamento in Italia, senza svolgere un vero giudizio prognostico, ancorato a elementi concreti di condotte sintomatiche di effettiva possibilità di allontanamento clandestino.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame, affinché rivaluti la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare alla luce del principio secondo cui il pericolo di fuga dell'estradando deve essere desunto da elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale propensione e possibilità di sottrarsi all'estradizione. La motivazione del provvedimento annullato è stata ritenuta insufficiente perché fondata su considerazioni sul radicamento territoriale, non idonee da sole a sorreggere il giudizio cautelare sul rischio di fuga.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
Richiamato per la memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità.
art. 88/1 del codice penale albanese
Indicato come base normativa del reato oggetto della sentenza straniera posta a fondamento della richiesta di estradizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione, la custodia cautelare può essere mantenuta o applicata solo se il pericolo di fuga dell'estradando è sorretto da elementi specifici, concreti e sintomatici di una effettiva propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino.
- Non basta fare riferimento al solo radicamento territoriale o, in negativo, alla sua insufficienza: occorre un giudizio prognostico individualizzato sulle concrete modalità con cui l'interessato potrebbe sottrarsi alla consegna allo Stato richiedente.
- La richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva nel procedimento estradizionale resta esaminabile se è fondata su sopravvenienze o sull'insussistenza delle esigenze cautelari e se non sia intervenuta la decisione definitiva nel procedimento principale, né la consegna allo Stato richiedente.
- La motivazione del giudice cautelare è viziata quando si limita a richiamare dati attinenti alla stabilità dei legami personali dell'estradando, senza collegarli a un concreto rischio di fuga idoneo a compromettere l'esecuzione della procedura di estradizione.
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