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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29227/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un sequestro preventivo disposto sul saldo di un conto corrente intestato a una società, ritenuto nella disponibilità sostanziale di un indagato che, secondo l'ipotesi accusatoria, operava attraverso una società-schermo nell'ambito di un più ampio gruppo societario. La ricorrente, terza interessata, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro, deducendo tre censure: 1) motivazione apparente del decreto genetico di sequestro, per asserita assenza di autonoma valutazione del materiale indiziario e mera riproposizione della motivazione già resa dal riesame sul precedente decreto annullato; 2) insussistenza degli indici sintomatici della società-schermo, sostenendo l'autonomia gestionale e patrimoniale della società, la funzione di general contractor, la destinazione del conto al pagamento di spese aziendali ordinarie e l'assenza di operazioni in favore dell'indagato; 3) motivazione apparente del periculum in mora, ritenuto fondato in modo congetturale su profili di pericolosità soggettiva di altro soggetto e non su elementi attuali riferibili al patrimonio della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che è legittimo il richiamo a provvedimenti precedenti, anche annullati, purché il giudice che adotta il nuovo decreto svolga una autonoma valutazione critica del compendio indiziario; nel caso concreto il G.i.p. aveva fatto proprie, in modo coerente, le considerazioni del riesame. Ha ritenuto infondato anche il motivo centrale sulla disponibilità del saldo, osservando che il Tribunale del riesame aveva valorizzato in modo complessivo vari elementi indiziari della commistione tra società del gruppo e del ruolo di dominus dell'indagato, oltre alla comunicazione bancaria secondo cui l'indagato risultava titolare effettivo e delegato del conto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto terzo non legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, potendo il terzo rivendicare solo la propria effettiva titolarità del bene. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando e in procedendo e delle motivazioni radicalmente mancanti o meramente apparenti, ma non della mera illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    È richiamato per ribadire il perimetro del sindacato di legittimità sul sequestro preventivo, limitato alla violazione di legge.

  • art. 568 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito in modo testuale, non incluso.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma di riferimento implicita del riesame del sequestro preventivo, ma non richiamata in modo espresso nel passaggio fornito; non valorizzata come interpretazione autonoma.

  • art. 321 c.p.p.

    Costituisce il titolo del sequestro preventivo oggetto del giudizio, sebbene il testo non ne riporti l'articolo in forma esplicita nel corpo motivazionale.

  • art. 613 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito, non incluso come norma effettivamente richiamata.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo, il giudice può richiamare e valorizzare anche motivazioni di provvedimenti precedenti, persino se annullati, purché l'adozione del nuovo provvedimento sia sorretta da una autonoma valutazione critica del compendio indiziario e da una motivazione coerente e comprensibile.
  • La legittimità del sequestro di somme su conto intestato a un terzo dipende non dalla mera intestazione formale o dalla sola delega bancaria, ma dalla verifica concreta della disponibilità effettiva del saldo da parte dell'indagato, desumibile da una pluralità di indici valutati complessivamente.
  • La delega ad operare sul conto è sufficiente a dimostrare la disponibilità delle somme solo se non è soggetta a limiti; se è limitata o ambigua, occorrono ulteriori elementi fattuali che rendano ragionevolmente probabile l'effettiva libera utilizzabilità del denaro da parte del delegato.
  • Il giudizio sulla 'società-schermo' deve essere fondato su una lettura unitaria degli indizi, non atomistica, potendo rilevare la commistione tra società del gruppo, la sovrapposizione operativa, la presenza di un dominus e ulteriori elementi sintomatici della disponibilità indiretta delle risorse.
  • Nel controllo di legittimità sulle misure cautelari reali, il vizio motivazionale rilevante è solo quello radicale, equivalente a motivazione mancante o meramente apparente; non è invece deducibile la sola illogicità manifesta.
  • Il terzo interessato a un sequestro preventivo può contestare soltanto la propria effettiva titolarità del bene, non anche l'insussistenza dei presupposti sostanziali della misura, che restano deducibili dal solo destinatario sostanziale del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivoEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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